È lavoratore frontaliero chi risiede entro 20 chilometri dal confine
La qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente. Lo precisa la risoluzione 38/E dell’agenzia delle Entrate. Gli accordi tra Italia e Svizzera non richiedono l’ulteriore condizione che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza. Solo qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 chilometri dal confine dei tre Cantoni svizzeri, si applicherà l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione Svizzera. Quindi, l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e applicherà la franchigia di 7.500 euro prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.