Adempimenti

È nulla la dichiarazione dei redditi scartata dal sistema telematico

di Ferruccio Bogetti, Gianni Rota

La dichiarazione fiscale presentata dall’intermediario, ma poi scartata dal sistema telematico è sempre da considerasi omessa ai fini fiscali. Ciò perché lo scarto per errori da parte del sistema informatico obbliga sempre l’utente avvisato per via telematica a ripetere tempestivamente la trasmissione dopo avere rimosso la causa impeditiva. Pertanto, in caso di mancata ri-presentazione del modello scartato, l’amministrazione finanziaria è comunque legittimata ad accertare induttivamente l’imponibile non dichiarato e, in caso di incertezza nella sua determinazione, può optare per la scelta più restrittiva e sfavorevole per il contribuente, utilizzando anche i minori costi riportati nella dichiarazione tardiva prodotta in istruttoria. È quanto afferma la Ctr Lombardia 2102/14/2018 (presidente e relatore Izzi).

La vicenda

Una contribuente che svolge attività di impresa di pulizie, a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativa al 2009, riceve un avviso con cui l’ufficio le determina con istruttoria il reddito e il volume d’affari non dichiarati.

La contribuente ricorda che il modello Unico 2010 è stato regolarmente presentato, ma è purtroppo stato poi scartato per i dati errati riportati negli studi di settore con i quali, sempre a suo avviso, l’amministrazione non poteva rideterminare induttivamente l’imponibile.

L’amministrazione resiste, sottolineando che la dichiarazione scartata è da considerarsi a tutti gli effetti come omessa e, dunque, l’accertamento induttivo è legittimo. L’ufficio specifica di aver poi determinato la pretesa in base alle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, alle dichiarazioni dei sostituti di imposta, ai prospetti forniti e anche ai dati indicati nella dichiarazione omessa, tardivamente prodotta in istruttoria.

La sentenza

Mentre la Ctp accoglie il ricorso della contribuente, la Ctr accoglie l’appello dell’amministrazione, affermando che la dichiarazione fiscale scartata dal sistema informatico e non ripresentata tempestivamente deve considerarsi a tutti gli effetti come omessa.

Lo scarto per errori da parte del sistema informatico relativo alla dichiarazione trasmessa telematicamente viene, infatti, sempre essere comunicato all’utente tramite il servizio telematico che ha effettuato la trasmissione del file. Il contribuente è così poi tenuto a ripetere tempestivamente la trasmissione dopo aver rimosso la causa che provoca lo scarto.

Il metodo induttivo

La Ctr ricorda che nel caso di dichiarazione trasmessa, ma scartata e non ripresentata, l’amministrazione finanziaria è sempre legittimata a effettuare l’accertamento induttivo con ampia facoltà di non riconoscere i maggiori costi risultanti da prospetti riepilogativi prodotti in istruttoria, bensì anche solo i minori costi, ancorché indicati nella dichiarazione omessa tardivamente prodotta.

A causa dell’incertezza generata dal contrasto fra informazioni riconducibili al contribuente stesso, l’amministrazione può sempre optare per la scelta più restrittiva e per lui sfavorevole.

Ctr Lombardia 2102/14/2018

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