Controlli e liti

È reato indicare le spese mediche false nel 730

di Laura Ambrosi

Chi detrae false spese mediche nel 730, commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si tratta di prestazioni irreali e pertanto il documento che le certifica costituisce il falso che integra il delitto tributario. A fornire questo chiarimento è la Cassazione, con la sentenza 17126/2018.

Un gruppo di persone veniva accusato di associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale. In particolare, alcuni di loro redigevano fatture sanitarie false che venivano utilizzate nelle dichiarazioni di contribuenti. Le dichiarazioni così presentate contenevano spese sanitarie mai sostenute sulle quali beneficiavano di una detrazione Irpef del 19% che per metà veniva corrisposto dai singoli contribuenti agli organizzatori.

La Corte di appello confermava l’associazione per delinquere ed il reato di dichiarazione fraudolenta. Alcuni degli imputati proponevano ricorso in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, un’errata interpretazione della legge sul reato contestato. Secondo la difesa, infatti, i falsi documenti erano stati creati in un momento successivo all’elaborazione ed alla trasmissione della dichiarazione e non erano stati registrati nelle scritture obbligatorie, poiché si trattava di soggetti privati. Da ciò conseguiva che eventualmente poteva ipotizzarsi il reato di dichiarazione infedele.

La Corte ha ricordato che integra la dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la falsa indicazione di spese detraibili dall’imposta, quando cioè non siano state effettuate o siano state effettuate in misura inferiore.

Sono rilevanti ai fini dell’integrazione del reato i documenti che hanno valore probatorio, ai fini fiscali, analogo alle fatture. Sono pertanto incluse anche le ricevute fiscali e simili, oltre che le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui o le schede carburante.

I giudici di hanno poi ribadito che la falsità può essere riferita anche all’indicazione di soggetti diversi da quelli effettivi, e quindi sia se l’emittente è un soggetto reale ma che non ha effettuato la prestazione (falso ideologico), sia quando il documento contiene nomi di fantasia (falso materiale). In tali ipotesi, la condotta è penalmente rilevante anche se riferita alla dichiarazione di un soggetto privato non tenuto alle scritture contabili.

Corte di cassazione – Sentenza 17126/2018

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