Ecco tutti gli adempimenti nelle nuove cessioni intra Ue per il cliente-trasportatore
Chi effettua una cessione intracomunitaria, per giovarsi della presunzione di arrivo dei beni nei casi in cui è il cliente a occuparsi del trasporto (tipicamente nelle vendite franco fabbrica - ex works), oltre agli altri documenti previsti, deve disporre anche di una dichiarazione scritta del cessionario. Tale “certificazione” va fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione e deve attestare il fatto che i beni sono stati trasportati/spediti nell'altro Stato Ue. Dev'essere datata e riportare nome e indirizzo dello stesso acquirente, oltre che la quantità e la natura dei beni. Al riguardo, per agevolare la compilazione del documento, sarebbe utile utilizzare una codifica univoca per individuare le merci cedute (per esempio, la nomenclatura combinata).
Più in generale, per facilitare l'adempimento dell'acquirente, potrebbe essere il venditore a predisporre direttamente il “format” in questione, eventualmente allegandolo alla fattura oppure ai documenti di trasporto comunque emessi, così da ridurre al minimo le incombenze del cessionario. Fra queste, oltre alla trasmissione della dichiarazione nei tempi previsti, vi è sicuramente l'indicazione dei riferimenti relativi alla data e al luogo d'arrivo dei beni nello Stato di destinazione. In caso di cessione di mezzi di trasporto, poi, è obbligatorio riportare nell'attestazione anche il numero identificativo del bene. Alcune questioni dovranno comunque essere precisate, magari con un intervento interpretativo delle Entrate che eviti di alimentare nuovo contenzioso in relazione a una disciplina dichiaratamente volta a ridurlo. Si tratta, in particolare, di capire se la dichiarazione possa essere cumulativa, pur nel rispetto dei termini di rilascio. Per esempio, un'unica dichiarazione per tutti gli arrivi di merce intervenuti nell'arco di uno stesso mese o in relazione a periodi inferiori (per esempio, settimanali o per decadi, eventualmente coordinandosi con i termini di fatturazione del venditore, qualora tale soggetto ricorra alla fattura differita). Il tenore letterale della norma di cui all'art. 45 bis, paragrafo 1, ultimo comma, regolamento 282/2011, non sembra escludere tale possibilità, ancorché ciò possa rappresentare, in talune circostanze, una complicazione rispetto al rilascio di un documento (eventualmente in parte precompilato dal cedente) per ogni singola spedizione.
In ogni caso (sebbene la norma non lo preveda, presumibilmente perché considera il fatto che - in linea con le indicazioni ritraibili dalla proposta di modifica del regolamento 282/2011 - il cedente potrebbe emettere fattura differita dopo la ricezione dell'attestazione dell'acquirente), appare opportuno completare la dichiarazione con i riferimenti della fattura, qualora questa, come normalmente accade, sia stata già emessa al momento dell'arrivo dei beni a destino.
Un ulteriore aspetto da chiarire concerne l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente. Alla lettera, sembrerebbe richiesta l'individuazione nominativa di chi materialmente si occupa della ricezione della merce. Se così fosse, si porrebbero non pochi problemi, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni con un rilevante numero di addetti alla logistica in entrata.