I temi di NT+Modulo 24

Eco e sismabonus, la cessione dietro corrispettivo è un’operazione esente Iva

La risposta a interpello 369 ha chiarito che la cessione ha natura finanziaria

di Rosario Farina

Un tema di attualità è quello del trattamento Iva da applicare alla cessione dei crediti fiscali relativi alle agevolazioni sismabonus ed ecobonus sia da parte del committente dei lavori che generano il credito, sia da parte del primo cessionario che a sua volta cede il credito, per esempio a un istituto finanziario.

Con la risposta all’interpello 369/2021, l’agenzia delle Entrate precisa che la cessione del credito d’imposta effettuata tra le parti dietro corrispettivo ha natura finanziaria e rientra, agli effetti dell’Iva, tra le operazioni esenti, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.1) del Dpr 633/1972.

Ricordiamo che l’articolo 121 del Dl 34/2020 ha previsto, al comma 1, che i soggetti che sostengono determinate tipologie di spesa, ivi comprese quelle che danno diritto alla detrazione del 110%, rappresentate dagli interventi di efficienza energetica (di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119, Dl 34/2020) e di riduzione del rischio sismico (di cui al comma 4 dell’articolo 119, Dl 34/2020), possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetto sconto in fattura);

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In generale, la cessione dei crediti in denaro può dar luogo a operazioni alternativamente di natura non finanziaria, escluse dall’Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633/1972 o di natura finanziaria, rientranti tra le operazioni esenti dell’articolo 10, comma 1, n. 1), del Dpr 633/1972 (risoluzioni 139/E/2004 e 32/2011).

In particolare, l’agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello 369 dello scorso 24 maggio, ha evidenziato che, ogniqualvolta l’operazione di cessione del credito ha una finalità di finanziamento, l’operazione rientra tra quelle esenti dall’applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 n. 1, del decreto Iva, se effettuata tra le parti dietro corrispettivo, ferma restando la necessità dei due requisiti:

• natura di soggetto Iva del cessionario (che sia l’impresa fornitrice dei lavori, una banca o altro intermediario finanziario oppure altro titolare di partita Iva che agisca abitualmente nell’esercizio d’impresa);

• remunerazione del cessionario, desumibile dall’acquisto a un prezzo più basso rispetto al valore nominale del credito.

Le cessioni dei crediti in esame non sono soggette ad alcun obbligo di certificazione in quanto non sussiste:

• né l’obbligo di fattura, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, n. 6), Dpr 633/1972 (ferma restando la possibilità di emettere comunque il documento, anche su richiesta del cliente);

• né l’obbligo di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), Dpr 696/1996;

• né, attualmente, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 1 del Dm 10 maggio 2019.

L’Amministrazione finanziaria ricorda, però, che rimane in capo al cessionario la facoltà di fatturare, anche a richiesta della controparte, l’operazione in esenzione d’imposta, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 n. 1), del decreto Iva, indicando in fattura l’ammontare del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale per la cessione.

In particolare, nell’ipotesi di cessione del credito, il corrispettivo è dato dallo «sconto», ossia dalla differenza tra il valore nominale del credito e il valore “scontato” che il cessionario versa al cedente per il trasferimento della posizione creditoria.

Riepilogando, il cedente, anche se titolare di partita Iva, non deve eseguire alcun adempimento Iva, in quanto non assume la veste di prestatore, bensì di committente di un servizio peraltro esente, e non è nemmeno tenuto a richiedere la fattura come si desume dall’articolo 22, comma 3, Dpr 633/1972.

Il cessionario/acquirente, prestatore del servizio avente causa finanziaria, non è tenuto a emettere fattura salva richiesta espressa e tempestiva da parte del committente, a norma dell’articolo 22, comma 1, n. 6), del Dpr 633/1972.

L’operazione, comunque, va registrata nei registri Iva vendite, ma non va considerata nel calcolo del pro rata, quando non forma oggetto dell’attività propria del soggetto passivo.

Per l’impresa che cede il credito, quindi, l’operazione ha un costo costituito dall’onere finanziario, esente da Iva, relativo al differenziale fra valore nominale e prezzo di cessione del credito d’imposta corrispondente al bonus fiscale.

Tale importo è, quindi, pari alla commissione a favore del cessionario del credito, che a sua volta versa al cedente un importo corrispondente al valore nominale del credito d’imposta, al netto di tale onere finanziario.

Al riguardo l’agenzia delle Entrate è stata esplicita con la risposta a interpello 369 del 24 maggio 2021 in cui afferma che «per corrispettivo deve intendersi la commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito» (intesa come compenso per l’anticipo del credito, o come specificato dall’istante, provento pari alla differenza positiva da acquisto crediti).

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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