Ecobonus, singole unità senza 110% se il condominio non fa interventi
Senza lavori di efficientamento “trainanti” comuni, il superbonus è precluso per gli altri interventi singoli
È ormai noto che gli interventi prioritariamente ammessi alla nuova misura fiscale introdotta dal decreto Rilancio sono il cappotto termico, la sostituzione degli impianti centralizzati di riscaldamento dei condomìni e quella degli edifici unifamiliari (comma 1).
L’esecuzione degli interventi sopra richiamati consente di estendere l’aliquota del 110% a tutti gli altri interventi di risparmio energetico previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013 (comma 2), ovvero quelli che ordinariamente fruiscono del 65%, tranne che per alcune fattispecie, come l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, che beneficia della detrazione del 50% delle spese.
Il tutto, però, a condizione che complessivamente, considerando anche l’eventuale installazione di impianti fotovoltaici, i lavori eseguiti consentano un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (comma 3).
Inoltre, gli interventi agevolabili sono soltanto quelli effettuati da: condomìni; persone fisiche senza partite Iva sulle unità immobiliari (comma 9); mentre, gli edifici unifamiliari, sempre per le persone fisiche senza partita Iva, sono ammessi a condizione che siano abitazione principale (comma 10).
I condomìni, pertanto, sono sempre ammessi al superbonus del 110% per il cappotto termico e la sostituzione degli impianti centralizzati di riscaldamento, i quali interventi si trascinano dietro tutti gli altri di risparmio energetico previsti dal Dl 63/2013, sempre con aliquota al 110%, a prescindere dalla tipologia di unità immobiliari di cui si compone il condominio (abitazioni principali o secondarie, studi, negozi) e - a ben vedere - rimanendo irrilevante anche la tipologia di proprietario, che ben potrebbe essere un’impresa o un professionista, non prevedendo la norma alcuna preclusione in tal senso, atteso il riferimento generico a interventi eseguiti “dai condomìni”, senza alcuna ulteriore specificazione (non è scritto, ad esempio, condomìni abitativi); in caso di lavori condominiali, il singolo condòmino può accedere al superbonus del 110% per i lavori (anche di risparmio energetico ex articolo 14 del Dl 63/2013) sulla singola unità immobiliare, pure se non è abitazione principale (in teoria potrebbe fruire del 110% anche una persona fisica senza partita Iva che affitta un negozio/studio posto in un condominio).
Diversamente, se il condominio non effettua direttamente nessuno degli interventi trainanti sopra citati, risulta arduo ipotizzare un accesso al superbonus del 110% per le singole unità immobiliari, perché i condòmini avrebbero come unica possibilità di intervento trainante obbligatorio quella del cappotto termico della loro unità immobiliare, che deve costituire però almeno il 25% dell’intera superficie lorda dell’edificio condominiale e che deve consentire a questo di conseguire un incremento di almeno due classi energetiche, e sempreché l’assemblea condominiale deliberi tale operazione: insomma, sembra più un’opzione teorica che concreta.
In assenza di lavori trainanti del condominio, tuttavia, il singolo condòmino può comunque far ricorso alle detrazioni per il risparmio energetico di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 (ordinariamente con aliquota del 65% e in alcuni casi del 50%), così come a quelle per le ristrutturazioni ex articolo 16-bis del Tuir, con aliquota al 50%, comunque con possibilità di ottenere lo sconto in fattura o di cedere il credito corrispondente alla detrazione ex articolo 121 del Dl 34/2020.