Ecobonus sui veicoli con l’indicazione dell’importo in acconto
Il Dm Sviluppo economico del 20 marzo 2019, attuativo della disciplina relativa all’eco-bonus per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 (veicoli per il trasporto persone con massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e di categoria L1e ed L3e elettrici o ibridi (veicoli a due ruote), ha esplicitamente “razionato” in relazione ai soli veicoli di categoria M1 in più finestre temporali l’ammontare di risorse complessivamente disponibili per il 2019, stabilendo che per una durata di 120 giorni a partire dal primo giorno di avvio della fase prenotativa «sarà reso disponibile l’ammontare di 20 milioni di euro» (che, al netto dei costi di realizzazione e gestione del sistema informatico, è residuato per 19,9 milioni di euro).
«Al fine di valutare l’andamento temporale dell’assorbimento delle risorse e la possibilità di aprire più finestre temporali prenotative durante l’anno» è stata, quindi, prevista dal Dm una vera e propria prima fase sperimentale, rimandando ad uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, la determinazione delle regole per la messa a disposizione, «su una o più finestre prenotative per ogni anno», delle residue risorse che la legge di Bilancio 2019 aveva complessivamente individuato per gli anni 2019, 2020 e 2021 (rispettivamente 60, 70 e 70 milioni di euro).
Un ulteriore aspetto innovativo della procedura per l’attribuzione del contributo, delineato tanto nel manuale per la gestione delle prenotazioni eco-bonus quanto nelle risposte alle Faq presenti sul sito https://ecobonus.mise.gov.it (sezione «Contributi e modalità di accesso», domanda n. 13), riguarda l’obbligatorietà del versamento di un acconto da parte del cliente all’atto della prenotazione del veicolo per tutti gli acquisti effettuati successivamente all’entrata in funzione del portale (8 aprile 2019). Sul tema, vale la pena sottolineare che con riguardo a tale obbligatorietà nulla viene esplicitamente stabilito né dalla legge di Bilancio 2019 né dal Dm.
Invero, l’articolo 6, comma 2, del Dm si limita a stabilire che i venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e ad inserire i dati relativi all’ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l’indicazione dell’importo versato a titolo di acconto, senza però stabilire che la corresponsione di tale eventuale quantum da parte del cliente sia obbligatorio.
Ciò posto, tanto nel manuale che nelle risposte alle Faq è quantomeno previsto che, a tutela dell’affidamento dei clienti e dei rivenditori, tale obbligatorietà non sussiste per gli acquisti effettuati antecedentemente a tale data; in caso contrario, infatti molti sarebbero stati gli operatori ai quali sarebbe stata preclusa ex post la possibilità di rendere uno specifico veicolo elegibile ai fini dell’eco-bonus per il sol fatto di non aver ricevuto un acconto dal cliente.