Edifici categoria «D», prelievo Imu con quota statale al 7,6 per mille
Immobili d’impresa alla cassa entro il 16 giugno per Imu e Tasi. Si tratta peraltro di una tipologia immobiliare normalmente penalizzata dai tributi comunali, per una pluralità di ragioni.
In via del tutto generale, gli immobili appartenenti a imprese, in quanto non produttivi di reddito fondiario, oltre a scontare una imposizione patrimoniale comunale più elevata di quella pregressa dell’Ici, producono reddito d’impresa regolarmente assoggettato a imposizione diretta. Per questo motivo, l’articolo 13, Dl 201/2011, consente ai Comuni di ridurre l’aliquota Imu sino al 4 per mille, al di sotto, dunque, del limite legale ordinario del 4,6 per mille.
Per quanto attiene i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D (come alberghi e stabilimenti), inoltre, trova tuttora applicazione la quota statale dell’Imu pari al 7,6 per mille. Questo induce molti Comuni a deliberare aliquote vicine al massimo di legge, al fine di acquisire al bilancio tutto l’extra gettito rispetto alla quota statale.
Si ricorda poi che occorre indicare distintamente nel modello F24 il codice tributo relativo alla quota Stato (3925) rispetto a quello riferito alla quota del comune (3930). Va anche rilevato che l’eventuale errore nel codice tributo di riferimento può essere rimediato attraverso la trasmissione al Comune di una specifica comunicazione, corredata dalla copia del modello di versamento. La distinzione del codice tributo va operata anche in caso di pagamento eseguito in sede di ravvedimento. Al contrario, quando si è ricevuto un accertamento comunale, l’intero pagamento deve essere eseguito in favore del Comune.
Un’altra tipologia diffusa è quella degli immobili merce, cioè destinati alla rivendita, posseduti dall’impresa costruttrice, non locati, per i quali vige l’esonero totale ai fini Imu.
La definizione di legge ha portata essenzialmente oggettiva: non rileva dunque l’attività esercitata dal possessore, che potrebbe non essere quella di costruzione e vendita di beni immobili. Ne deriva che anche una immobiliare di pura gestione può chiedere l’esonero, a condizione che l’immobile interessato sia stato realizzato dall’immobiliare. Non occorre neppure che l’unità sia stata materialmente costruita dal possessore che ben potrebbe averne affidato la costruzione in appalto a terzi.
Oltre al requisito riferito all’impresa costruttrice, le altre due condizioni poste dalla legge riguardano la destinazione alla rivendita e lo stato di non locazione. Sotto il primo profilo, il riferimento naturale sarà alla classificazione contabile dell’immobile, che dovrà trovare allocazione nell’attivo circolante. Non è prescritto che tale classificazione debba necessariamente essere conservata sin dal primo anno di possesso. Sarà quindi ammissibile fruire dell’esenzione in caso di mutamento della modalità di iscrizione in bilancio, giustificata sulla base di corretti principi contabili. È possibile che il Comune chieda documentazione comprovante la destinazione alla vendita, al di là delle formali risultanze di bilancio. Potrà rilevare allo scopo, ad esempio, l’esibizione di annunci di vendita o di incarichi attribuiti a intermediari immobiliari.
Va infine segnalato che per applicare l’esenzione per il primo anno è necessario presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo, a pena di decadenza dell’agevolazione.
Ai fini Tasi, invece, gli immobili merce sono soggetti a imposta, con l’aliquota base dell’1 per mille che può essere elevata sino al 2,5 per mille.