Diritto

Effetti protettivi preventivi anche per chi presenta il piano attestato di risanamento

Lo stabilisce l’articolo 9, comma 5-bis, del Dl 23/2020 che incentiva strumenti risolutivi della crisi d’impresa

immagine non disponibile

di Luca Dal Prato

Le società intenzionate a presentare un piano attestato ex articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare possono oggi, per espressa previsione di legge, beneficiare degli effetti “protettivi preventivi” della domanda di concordato ovvero del blocco delle azioni esecutive e della sospensione dei pagamenti pregressi già dalla fase antecedente il deposito del piano.

È questo, in sintesi, il contenuto del nuovo articolo 9, comma 5-bis, del Dl 23/2020 (decreto liquidità) che al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti risolutivi della crisi d’impresa estende esplicitamente, ai piani ex articolo 67 della legge fallimentare, uno dei benefici del più complesso istituto del concordato preventivo.

La pubblicazione della domanda di concordato in bianco ex articolo 161 della legge fallimentare produce gli effetti di cui all'articolo 168 della legge fallimentare ovvero il blocco delle azioni esecutive (automatic stay) sino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo.Diversamente, il piano attestato ex articolo 67, comma 3 lettera d) consente di non assoggettare all'azione revocatoria esclusivamente gli atti, pagamenti e garanzie su beni posti in essere in esecuzione del piano attestato ma non quelli antecedenti.

L’articolo 9, comma 5-bis del decreto liquidità interviene proprio su questa restrizione, anticipando gli effetti protettivi del concordato anche ai piani attestati. Operativamente, la società presenterà una normale domanda di concordato in bianco contestuale alla richiesta di assegnazione dell'ordinario termine «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» e, successivamente, un atto di rinuncia in cui dichiarerà di avere predisposto un piano attestato (combinabile anche con alcune tra le recenti misure a sostegno della liquidità) di cui depositerà la documentazione pubblicata presso il registro delle imprese. In tal modo «il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma».

La novità è ammessa anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare ed è applicabile alle domande per le quali il giudice abbia concesso detti termini entro il 31 dicembre 2021.

L’incentivo di soluzioni stragiudiziali deve tuttavia essere valutato insieme alla responsabilità degli organi gestori, chiamati proprio a valutare lo strumento più idoneo nella zone of insolvency ovvero il momento in cui, i doveri fiduciari degli amministratori, devono includere anche (e soprattutto) i creditori sociali. Se, da un lato, il piano attestato mantiene inalterata la governance della società e il presidio dei soci, dall'altro rischia di intraprendere un percorso che, in assenza di un opportuno vaglio da parte del Tribunale, disincentiva l’adesione dei creditori sociali. In tale contesto, infatti, il controllo del Tribunale interverrà nel solo periodo intercorrente tra la data del deposito della domanda di concordato e la sua dichiarazione di improcedibilità.

La scelta di optare per piani attestati sarà, quindi, preferibile in situazioni di dimensioni limitate e non eccessivamente complesse, onde evitare di utilizzare strumenti inidonei alla soluzione della crisi d'impresa che potrebbero generare effetti boomerang in capo agli amministratori.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©