Effetto patent box sulle vecchia Ires
Gestione complessa per il recupero di benefici riferiti a più esercizi. In questo periodo si sta assistendo alla chiusura di vari ruling per il patent box. La lunga durata dei ruling (in media, oltre due anni), però, fa sì che, all’atto della firma dell’accordo con l’agenzia delle Entrate, si crei un accumulo di più esercizi ai quali diventa possibile applicare “ex-post” il beneficio. Per le istanze presentate a fine 2015, i ruling che si stanno chiudendo si porteranno dietro un triennio (2015–2017), per il quale potrebbe essere già possibile usufruire di crediti o riduzioni d’imposta.
All’atto pratico la gestione delle modalità necessarie a permettere il beneficio riferito al triennio trascorso è tutt’altro che scontata.
I documenti da considerare
Vanno infatti considerate, da una parte, le indicazioni contenute nell’articolo 4 del Dm 28 novembre 2017 («Modalità di esercizio e durata» del patent box) e, dall’altra, quelle riportate nella circolare 11/2016, paragrafo 3.1.5 («Effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling»). Il tutto va poi interpretato alla luce delle novità nel frattempo intervenute con riguardo al rinnovato ambito di applicazione della dichiarazione integrativa a favore: da una parte, un allungamento delle annualità recuperabili, dall’altra, l’utilizzo del credito nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione, laddove la stessa sia presentata oltre l’anno (o, più puntualmente, oltre il termine riferito alla dichiarazione fiscale dell’esercizio successivo).
Le scelte di gestione
Il mix di queste indicazioni non è sempre facile da gestire. Così, a titolo esemplificativo, il Dm 28 novembre 2017 fa riferimento a un possibile recupero congiunto di tutti i contributi economici riferiti agli esercizi pregressi, da inserire cumulativamente nella «dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling». Sebbene questa via abbia il pregio di semplificare le modalità operative per il recupero del beneficio, di fatto fa slittare avanti di un anno l’utilizzo del beneficio stesso, rispetto ad altre opzioni che invece vengono descritte negli esempi riportati nella circolare 11/E/2016.
Un altro aspetto, per il quale sarebbe utile un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate, riguarda l’opzione descritta nella circolare, paragrafo 3.1.5, lettera “b”, che riferisce sulla possibilità di includere, nella dichiarazione integrativa relativa al 2016, anche il beneficio relativo al 2015. Considerando il combinato tra questo esempio e quello contenuto al punto “2” dello stesso paragrafo, sembrerebbe che questa opzione – fruibile sia in caso di dichiarazione ordinaria che integrativa - possa essere applicata con il coinvolgimento della sola annualità immediatamente antecedente a quella presa a riferimento (nell’esempio, 2015 su 2016). L’esempio sub “punto 2”, infatti, contempla anche il 2017 (oltre che il 2015 e il 2016), che tuttavia viene gestito a parte.
A tutto ciò, si aggiunga che, a seconda della strada presa, sarà possibile usufruire o meno (in caso di società di capitali) dell’aliquota Ires originaria (27,5%), in luogo di quella attuale (24%): una differenza di 3,5 punti percentuali che, su somme importanti, e considerata la durata quinquennale dell’opzione, potrebbe fare la differenza.
Le alternative
Nelle tabelle in pagina vengono riportati vari casi di recupero del beneficio riferito al «triennio passato» (2015-2017), la cui discriminante è il momento di perfezionamento dell’accordo con il fisco. Per ogni caso sono riportate varie opzioni, evidenziandone le modalità operative, il riferimento normativo o di prassi, il momento di utilizzo del beneficio nonché l’aliquota Ires applicabile.
Il particolare caso descritto dalla circolare 11/E, paragrafo 3.1.5, lettera “b”, è stato riportato con specifico riferimento a una sola casistica, la medesima illustrata dalla stessa circolare (non essendo chiare, come si è detto, le eventuali modalità per un allargamento ad altri casi). Laddove si faccia riferimento alla creazione di un credito d’imposta, quest’ultimo sarà utilizzabile in compensazione orizzontale nei limiti consentiti dalla legge.
A queste casistiche, va aggiunta anche la possibilità di richiedere rimborso, laddove sussistano i requisiti di legge.