Controlli e liti

Efficaci le notifiche di accertamento al domicilio del liquidatore

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di Roberto Bianchi

Le notificazioni degli avvisi di accertamento o degli atti di riscossione tributaria, dirette a una società risultano essere assolutamente conformi alla legge qualora eseguite direttamente presso la residenza (articolo 43, secondo comma, codice civile) o il domicilio (articolo 43, primo comma, codice civile) del contribuente che impersona l’ente, non risultando imprescindibile la circostanza che la notifica venga effettuata o quantomeno in precedenza “tentata” presso la sede legale della società. Ad affermare questo postulato è la Suprema Corte attraverso ordinanza della sezione VI Civile n. 19351 del 29 settembre 2016 .

Il ricorso. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di una sentenza emessa dalla Ctr della Lombardia n. 136/15/2013, nella quale il “collegio meneghino” aveva ribadito la nullità di una cartella di pagamento, in conseguenza all’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento. L’ente, una società a responsabilità limitata in liquidazione volontaria, era uscita vittoriosa dai giudizi sia presso la Commissione tributaria provinciale e sia presso la Commissione tributaria regionale, in quanto entrambi i Giudici avevano ritenuto non produttiva di effetti giuridici la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata esclusivamente presso la residenza del liquidatore, ma non preceduta dalla notifica dell’atto impositivo presso la sede legale dell’ente. Inoltre, per la Ctr Lombardia, la notifica dell’avviso di accertamento prodromico era affetta da nullità in quanto, effettuata a mezzo affissione presso la casa comunale, non poteva ritenersi completa difettando la prova dell’invio della raccomandata A.R. ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, per temporanea assenza del destinatario.

La pronuncia. La Suprema Corte ha stravolto la decisione dei giudici lombardi in merito a entrambe le motivazioni addotte. Relativamente alla notifica dell’atto di accertamento, tentata esclusivamente presso l’abitazione del liquidatore, gli ermellini rammentano che, per effetto dell’articolo 145del codice di procedura civile nella formulazione successiva alla modifica di cui all’articolo 2 della legge n. 263/2005, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società, che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia preceduta da quella presso la sede della società medesima (Cassazione, sentenza n. 6693/2012). L’articolo 145 menzionato, pertanto, individua in buona sostanza due ipotesi alternative: la notifica presso la sede legale dell’ente o presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale del legale rappresentante della società, essendo tali possibilità, come rappresentato, alternative tra loro e non in sequenza gerarchica.
Relativamente all’efficacia della notifica effettuata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Ctr della Lombardia, affermando che non risulta essere necessario documentare la spedizione della raccomandata informativa, quanto piuttosto depositare l’avviso di ricevimento di tale raccomandata AR.

Il principio. In buona sostanza, per la Cassazione è ininfluente l’omesso deposito del tagliando comprovante la spedizione della raccomandata, «semmai giocando un peso decisivo la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata medesima con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizia dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al ricordato articolo 140 codice di procedura civile» (Cassazione n. 12856 e n. 25789 del 2014).
Il vigente articolo 145 codice di procedura civile, consente pertanto di effettuare la notifica al legale rappresentante della società o alla persona fisica che rappresenta l’ente, secondo la disciplina delle notifiche alle persone fisiche – e pertanto a mani proprie ex articolo 138, ovunque esso si trovi, oppure presso la sua residenza, dimora o domicilio ai sensi dell’articolo 139, o ancora presso l’eventuale domiciliatario, secondo il disposto dell’articolo 141 - in via elettivamente concorrente con la notifica presso la sede dell’ente e non più in via subordinata all’impossibilità di notificare l’atto presso quest’ultima.
Infatti, la riforma operata dalla legge n. 263/2005 ha previsto all’articolo 2 la possibilità di notificare in via alternativa (e non più in via residuale) l’atto destinato a un ente (società, associazione, fondazione), anche se non dotato di personalità giuridica, al soggetto che lo rappresenta - purché venga indicato nell’atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale – secondo le modalità di notificazione disciplinate, per le persone fisiche, dagli articoli 138, 139 e 141 del codice di procedura civile.

L’ordinanza n.19351/16 della Cassazione

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