Energia, legittimi gli incentivi selettivi
Via libera dalla Corte di Giustizia Europea al riconoscimento “selettivo” degli incentivi sui consumi elettrici alle sole imprese del settore manifatturiero. Lo ha deciso l'organo di giustizia sovracomunitario con la sentenza pronunciata ieri nella causa C-189/15.
La questione, sottoposta a livello comunitario dal Consiglio di Stato, nasce sulla scorta di un ricorso sottopostogli da un noto istituto di servizi sanitari che, in sostanza, lamentava, nel riconoscimento selettivo degli incentivi da parte del Dl 83/2012, un contrasto della normativa nazionale con le disposizioni contenute nella direttiva europea sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (2003/96/CE) e, in particolare, con l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva medesima.
Nel pronunciarsi, la Corte ha preliminarmente evidenziato come la scelta del regime fiscale da applicare in relazione alla fattispecie spetti, di fatto, a ciascuno Stato membro, purché i livelli di tassazione applicati non siano inferiori ai quelli minimi stabiliti nella direttiva.
In questo senso, la nostra Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico ha stabilito appositi compensi per la copertura degli oneri generali di sistema, attribuendo, però, il riconoscimento di alcune agevolazioni al solo comparto manifatturiero.
In prima istanza, quindi, il Consiglio di Stato ha chiesto che la Corte si pronunciasse sulla natura dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico versati in Italia e, se, cioè, gli stessi avessero o meno natura fiscale.
A tale prima domanda, la Corte ha risposto evidenziando come i predetti corrispettivi sostenuti dalle imprese possono avere natura di imposte indirette. Tuttavia, a tale scopo, è necessario che il giudice nazionale appuri se effettivamente i fruitori dei servizi della rete elettrica abbiano un corrispondente obbligo - perseguibile in caso di omissione - di effettuare i pagamenti attinenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
In tal senso, quindi, detto obbligo acquisirebbe natura fiscale anche in funzione del fatto che gli importi così raccolti non sono solo propedeutici al finanziamento dei costi di produzione e distribuzione dell'elettricità, ma anche di quelli diretti al conseguimento di obiettivi di interesse generale.
Ciò non troverebbe ostacolo nel fatto che i costi generali siano poi ribaltati all'utente finale e nemmeno in quello in base al quale le stesse non passino per il bilancio dello Stato per finanziare voci della spesa pubblica. Queste, invero, vengono poi ripartite, attraverso un fondo di compensazione, nell'obiettivo di stabilizzare gli oneri sopportati da soggetti, anche privati, in relazione a progetti specifici indicati dalla legge.
Passando al merito della questione della selettività, la Corte ha stigmatizzato il presupposto che ciò possa rappresentare una violazione alla normativa comunitaria. In base alla direttiva, insomma, gli Stati membri sono liberi di limitare il beneficio di sgravi fiscali a favore di imprese a forte consumo di energia alle imprese di uno o di più settori industriali.
Sulla presunta qualifica di aiuto di Stato di un sistema così articolato, poi, la Corte ha ritenuto di non doversi pronunciare, atteso il fatto che tale indagine non era oggetto di causa.
Causa C-189/15 del 18 gennaio 2017