Adempimenti

Enti non commerciali, scade la dichiarazione Imu tardiva per non perdere l’esenzione

Il ravvedimento con la sanzione fissa ridotta di 5 euro consente di attestare il diritto all’esonero totale o parziale

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di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Gli enti non commerciali, pubblici e privati, possessori di immobili soggetti alle regole di esenzione parziale o totale ai fini Imu per l’anno d’imposta 2020, entro martedì 28 settembre devono presentare la dichiarazione Imu 2021 Enc, se non vi hanno provveduto entro il 30 giugno 2021. La dichiarazione tardiva l’omissione e il ravvedimento, con il versamento della sazione fissa ridotta di 5 euro, consente di dimostrare di avere diritto all’esenzione totale o parziale.

Nuove regole

Dall’anno d’imposta 2020 l’articolo 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ha confermato il diritto all’esenzione sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali (compresenza dei requisiti oggettivo e soggettivo), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i, del Dlgs 504/1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religione e di culto e ricerca scientifica), con applicazione dell’articolo 91-bis del Dl 1/2012 e Dm 200/2012, nel caso di utilizzazione mista dell’immobile (comma 759), ma ha stabilito espressamente l’obbligo di presentazione, con cadenza annuale, della dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (comma 770). Quindi la dichiarazione Imu 2021 Enc, relativa all’imposta del 2020, secondo la modulistica del Dm 26 giugno 2014 provvisoriamente utilizzabile, è la prima che rientra nelle nuove previsioni come confermato dal dipartimento delle Finanze con la Faq dell’8 giugno 2021.

Obbligo dichiarativo

L’obbligo annuale di presentazione della dichiarazione a carico degli enti non commerciali, non trova una specifica motivazione nella norma. La previsione parrebbe prescindere da quanto stabilito al primo periodo del comma 770 dove l’obbligo è subordinato all’inzio del possesso degli immobili o all’intervento di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Su tale base variazioni di possesso e/o altre che comportino rilevanza nella determinazione dell’imposta (ad esempio: variazioni catastali di rendita, intervenuta e/o decaduta esenzione, variazione di presupposti di proporzione d’imponibilità o esenzione, intervenuta e/o decaduta edificabilità dell’area), parrebbero le uniche che possano comportare l’obbligo di presentazione della dichiarazione. Anche l’articolo 6, ultimo periodo, del Dm 200/2012 contribuisce a sostenre questa lettura dove afferma che la dichiarazione non deve essere presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

Dichiarazione necessaria

L’obbligo di dichiarazione annuale trova certamente una giustificazione nei casi in cui dalla presentazione derivino gli elementi che giustificano il godimento delle esenzioni ammissibili e consentano il controllo da parte dell’Amministrazione comunale di riferimento, rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente (o all’ultima presentata pendenti le regole Imu fino all’anno d’imposta 2019), nonché nei casi di riporto o rimborso del credito d’imposta. In particolare i presupposti e requisiti di accesso al regime di esenzione totale oppure parziale, anche a causa dell’utilizzo misto (articoli 3, 4 e 5 del Dm 200/2012), comporta l’indicazione nella dichiarazione dei relativi parametri e riferimenti posto che sono suscettibili di costante variazione.

Dichiarazione non necessaria

Sarebbe opportuna una conferma ufficiale, anche per evitare onerose disparità fra contribuenti quando non destinatari di agevolazioni dal requisito variabile, ma si ritiene che ove il soggetto passivo d’imposta, anche se ente non commerciale, non rivendica alcuna esenzione da imposta, quindi non compila nessun quadro B, ed ha versato l’Imu sulla base della situazione già in precedenza dichiarata al Comune, potrebbe non presentare la dichiarazione. Infatti la circostanza renderebbe la dichiarazione Imu Enc 2021 per l’anno 2020 una formalità priva di qualsiasi utilità sostanziale rispetto all’obbligazione tributaria relativa, rispondente solo alla previsione normativa del comma 770, terzo periodo.

L’omissione della presentazione risulterebbe sanzionabile unicamente per l’irregolarità di carattere formale, senza, si deve ritenere, alcuna altra conseguenza.

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