Enti non commerciali senza Isa, entro oggi i versamenti con lo 0,40%
Proroga dei versamenti ma non per tutti. Oggi 31 luglio scade il termine per il versamento delle imposte Ires e Irap, saldo 2018 e primo acconto 2019, con la maggiorazione dello 0,4% in quanto entro il trentesimo giorno successivo al 1° luglio 2019 di originaria scadenza (articolo 17, comma 2, del Dpr 435/2001), per i soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), tenuti alla presentazione della dichiarazione redditi (modelli SC 2019 e Enc 2019), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Questa è la data limite per evitare ritardi sanzionabili, quindi gli enti non commerciali privati e pubblici devono fare le ultime essenziali verifiche per essere certi di poter accedere alla proroga al 30 settembre 2019 del termine di versamento come stabilito dall’articolo 12-quinquies, comma 3, dopo la conversione del Dl 34/2019 (decreto crescita) in legge 58/2019.
Va detto che non è possibile ritenere a priori inapplicabili gli Isa agli Enc a nulla valendo il fatto che l’attività d’impresa (commerciale) non sia prevalente. Questo infatti consente solo di stabilire la permanenza dell’ente nella categoria dei soggetti non profit. Invece la valutazione deve essere fatta al pari di qualsiasi contribuente (impresa o professionista) e discende in primo luogo dall’esercizio di attività economiche per le quali sono stati approvati i relativi indici e dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto Mef.
Quindi la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi e Irap al 30 settembre 2019 è possibile solo se nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ricorrono per l’ente le seguenti condizioni:
•ricavi da attività d’impresa non superiori a 5.164.569, in base all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli alla lettera c), d) ed e), del Tuir, tenuto conto degli elementi da considerare in modo specifico su alcuni Isa approvati in base ai decreti ministeriali;
•esercita, in forma di impresa, attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (indipendentemente dall’effettiva applicazione), con i Dm 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, rilevabili sulla base dei codici Ateco;
•non determina il reddito con altre tipologie di criteri forfettari (ad esempio regime Siae della legge 398/1991, articolo 145 del Tuir);
•non si trova in una delle altre cause di esclusione (ad esempio periodo di non normale svolgimento dell’attività per inizio o cessazione).
Quindi, ad esempio, se l’ente svolge anche attività d’impresa e per questa tipologia di attività non risultano approvati gli Isa oppure ha realizzato ricavi superiori al limite o determinato il reddito d’impresa con modalità forfettarie, dovrà effettuare i versamenti entro il 31 luglio.
Gli enti che pongono in essere, contemporaneamente, più attività d’impresa, con Isa differenti o con Isa in parte non approvati (multiattività), si ritiene potranno effettuare i versamenti entro settembre laddove l’attività prevalente sia soggetta agli Isa, operando l’assorbimento indicato dalla risoluzione 64/E/2019, dovendosi prescindere dall’effettiva applicazione degli Isa.