Enti non commerciali, slalom per l’esonero dalle comunicazioni delle fatture
Con l’approssimarsi della scadenza della prima comunicazione dati fatture, permane ancora qualche zona d’ombra sulla corretta definizione del perimetro applicativo per le amministrazioni pubbliche e per gli enti non commerciali in genere.
Le Pa, fino al 2016, erano escluse dall’obbligo di comunicazione disciplinato dall’articolo 21 del Dl 78/10 (vecchio spesometro). Con la nuova versione della norma, a partire dal 2017,
Invero, con la circolare 1/E/2017 (punto 5.b) l’agenzia delle Entrate ha chiaramente affermato che le amministrazioni pubbliche sono obbligate al nuovo adempimento esclusivamente per le fatture emesse diverse da quelle trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio (Sdi). Specularmente, opera l’esclusione da obbligo di comunicazione per tutte le fatture elettroniche ricevute per il tramite del Sdi. Sul punto, però, la citata circolare sembra affermare una esclusione generalizzata stante l’obbligo di ricezione di sole fatture elettroniche, dimenticando che le Pa ricevono, dai fornitori esteri, anche fatture cartacee. In assenza di uletriore e specifica precisazione da parte dell’Agenzia, la lettera della norma obbliga ad includere nella comunicazione tali fatture, in quanto le stesse non possono essere acquisite tramite Sdi.
Non solo: vi potrebbero essere casistiche di fatture cartacee nazionali emesse anteriormente al 31 marzo 2015 e registrate nel 2017; poiché l’articolo 21 del Dl 78/2010 assume come riferimento la data di registrazione, anche tali fatture devono formare oggetto di comunicazione.
Sorge, però, un’ulteriore problematica in considerazione del fatto che molte amministrazioni pubbliche (e gli enti non commerciali in genere) hanno, ai fini Iva, una sfera commerciale e una istituzionale. In tale contesto, occorre in primo luogo sottolineare che l’articolo 21 del Dl 78/2010 pone l’obbligo di comunicazione in capo ai «soggetti passivi». Nella sistematica Iva, il concetto di soggetto passivo Iva deve essere ricercato in relazione al configurarsi o meno del presupposto soggettivo agli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972. A fronte di ciò, la comunicazione delle fatture passive non elettroniche deve riguardare solo quelle relative alla sfera commerciale (e cioè gli acquisiti dell’ente in qualità di soggetto passivo Iva) e quelle promiscuamente riferite sia alla sfera commerciale che a quella istituzionale, con la conseguente esclusione delle fatture istituzionali.
La casistica più frequente oggetto di comunicazione è quella delle bollette doganali, degli acquisti intracomunitari di beni e degli acquisiti di servizi territoriali in Italia relativi per l’appunto alla sfera commerciale (compresi i promiscui). In proposito, non deve confondere il diverso concetto di «soggetto passivo» posto dall’articolo 7-ter, comma 2, del Dpr 633/1972 in ordine agli obblighi di assolvimento dell’Iva in Italia. In proposito, infatti, la sola titolarità di partita Iva in capo ad un ente non commerciale lo obbliga ad assolvere l’imposta in Italia; l’assolvimento, però, avviene in modalità diversa a seconda che l’acquisto sia «commerciale» o «istituzionale»: