Enti pubblici, i contributi senza prestazione fuori dal campo di applicazione Iva
I contributi erogati da un ente pubblico senza che vi sia una controprestazione del soggetto percipiente sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva. Sono pure fuori campo le prestazioni rese a titolo gratuito dal destinatario dei contributi, se rientranti nelle finalità proprie dell’impresa. Quanto all’Iva sugli acquisti afferenti all’attività svolta, finanziata dalle erogazioni pubbliche, il diritto della detrazione non è negato e dipende, secondo la regola generale, dal fatto che il soggetto passivo utilizzi detti acquisti per effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate. In breve sono questi i principi espressi dall’amministrazione finanziaria con le risposte ad interpello 234 e 237 pubblicate ieri che confermano la sua posizione sui temi indicati.
Nello specifico, nel primo caso affrontato dalla risposta a interpello 234/2019 , un’azienda speciale consortile di diritto pubblico, finanziata principalmente dalla Provincia Autonoma di Bolzano, chiedeva se fosse corretto assoggettare ad Iva i contributi da questa percepiti e allo stesso tempo se potesse detrarre l’imposta sugli acquisti di beni e servizi nonostante la sua attività fosse per lo più finanziata dai suddetti contributi. Precisato, in via preliminare, che l’azienda speciale è pur sempre un ente commerciale in quanto svolge attività aventi natura commerciale in posizione di terzietà rispetto all’ente pubblico e che, pertanto, è soggetta alle norme del Tuir e del 633/1972, le Entrate hanno chiarito che si è fuori dall’ambito di applicazione dell’Iva quando tra le parti non vi è il sinallagma, per cui il contributo non può dirsi compenso per il servizio effettuato (o per il bene ceduto). In particolare, ai fini di detta valutazione, ovvero dell’individuazione della natura delle somme erogate, si ricorda l’ordine sequenziale indicato dalla Circolare 34/E/2013.
Sicché un’erogazione di denaro costituisce un contributo pubblico se tale la definisce la legge, se è prevista in esecuzione di norme che prevedono dei benefici, in esecuzione di provvedimenti amministrativi o unionali attuati attraverso bandi/delibere nazionali, se sono somme erogate dai soci non collegate ad alcuna prestazione in cambio. L’Agenzia ricorda anche che i contributi non incidono sulla determinazione dell’Iva detraibile né dal lato attivo del soggetto erogante, né da quello passivo del soggetto beneficiario. Ai fini della detrazione valgono, infatti, le caratteristiche di inerenza e di afferenza alle attività imponibili all’articolo 19 e successivi del Dpr 633/1972.
Quanto al secondo caso ( risposta 237/2019 ), l’Amministrazione ha ribadito che le somme erogate dalla regione per l’espletamento dell’attività di formazione professionale sono notoriamente fuori campo Iva in base all’articolo 2, comma 2, lettera a), del Dpr 633/1972 (si veda anche la risposta 80/19). Ciò posto, l’Amministrazione chiarisce anche che le prestazioni didattico-formative rese dalla società cooperatIva beneficiaria, gratuitamente ai minori, nell’ambito dell’attività del progetto finanziato dalla regione, sono escluse dall’imposta. Ciò in quanto, è la regione ad essere committente del servizio e ad intrattenere il rapporto con gli allievi e questi ultimi non sono tenuti ad alcuna controprestazione.