Entro oggi l’invio della dichiarazione Iva annuale relativa al 2016
Scade oggi, per effetto della mini proroga disposta con comunicato stampa di martedì scorso, il termine per l’invio della dichiarazione Iva 2016. Prima di procedere all’invio telematico l’intermediario deve consegnare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere la stessa in via telematica. Nel documento è fatto obbligo precisare se la dichiarazione è stata consegnata all’intermediario già compilata o se viene da questi predisposta e va segnalata altresì la data di rilascio dell’impegno e la sottoscrizione dell’intermediario
Va peraltro ricordato che l’invio della dichiarazione non esaurisce gli obblighi in capo all’intermediario abilitato. Quest’ultimo dovrà, infatti, opportunamente monitorare la situazione al fine di verificare che la procedura sia andata a buon fine, sino alla ricezione della ricevuta attestante l’avvenuto inoltro della dichiarazione.
Prova dell’avvenuto invio
Affinché una dichiarazione sia considerata tempestiva non è sufficiente che la stessa sia spedita entro l’ultimo giorno utile. La prova della presentazione della dichiarazione è data, infatti, unicamente dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati. È, pertanto, necessario monitorare nel periodo immediatamente successivo all’invio della dichiarazione la propria area Entratel al fine di verificare che non vi siano stati scarti dei file inviati. Laddove si dovesse riscontrare una tale situazione va, infatti ricordato che non vengono considerate omesse le dichiarazioni scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (circolare 195 del 24 settembre 1999).
Documentazione da rilasciare al dichiarante. In base a quanto previsto dal Dpr 322/98 gli intermediari abilitati devono, rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia unitamente a copia della comunicazione dell’agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione costituisce prova per il dichiarante di avvenuta presentazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, fino al termine previsto dall’articolo 57, Dpr 633/72. In questo senso si ricorda che, da quest’anno, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, tutta la documentazione dovrà essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo (anziché quarto) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (con riferimento alla dichiarazione iva 2017 quindi fino al 31 dicembre 2022). Non è, infatti, più previsto il raddoppio dei termini in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000.