Erogazioni del registro aiuti, nessuna indicazione in nota integrativa
È quanto prevede il Ddl 571 in discussione in Senato che revisiona il sistema degli incentivi alle imprese per le erogazioni pubbliche contenute nel Registro nazionale degli aiuti di stato
Per le erogazioni pubbliche contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato non sarà più richiesto alle imprese alcun ulteriore adempimento di indicazione in nota integrativa. È infatti allo studio l’abrogazione del secondo periodo dell’articolo 1, comma 125-quinques della legge 124/2017 in cui si prevede che le imprese possono evitare l’elencazione delle erogazioni riportate nel registro a condizione di dichiararne l’esistenza. È quanto previsto dall’articolo 7 del disegno di legge 571 in discussione in Senato in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure.
Nel periodo di emergenza del Covid le imprese hanno incrementato l’utilizzo del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (Rna). Attraverso tale strumento è stato possibile verificare gli aiuti di Stato erogati dalle autorità pubbliche nell’ambito del cosiddetto Temporary Framework.
Il registro è stato istituito con l’articolo 52 della legge 234/2012 e regolamentato dal decreto 31 maggio 2017, n. 115. All’interno del registro sono contenuti, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell’acquacoltura:
• gli aiuti di Stato notificati alla Commissione Europea a norma dell’articolo 108 del trattato di funzionamento dell’Unione europea (Tfue);
• gli aiuti di Stato esentati dall’obbligo di notifica (tra questi gli aiuti di stato del regolamento UE 651/2014);
• gli aiuti cosiddetti de minimis di cui al regolamento Ue 1407/2013;
• tutti gli aiuti di Stato erogati nel periodo Covid nell’ambito del cosiddetto Temporary framework.
La registrazione degli aiuti di Stato nel registro è fondamentale in quanto rappresenta la condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti.
L’articolo 7 del disegno di legge 571 del 2023 in discussione, amplia ulteriormente le funzioni del registro e prevede che in esso andranno a confluire anche le informazioni dovute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990 e articoli 26 e 27 del Dlgs n. 33/2013 in relazione all’obbligo di trasparenza per le autorità pubbliche delle erogazioni concesse ad enti pubblici e privati.
A seguito di tale rafforzamento sarà ancor più evidente la sovrapposizione tra tale adempimento e l’obbligo richiesto alle imprese di indicazione in nota integrativa delle erogazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 125 e seguenti della legge 124/2017. Secondo tale disposizione, più volte modificata, le imprese sono tenute ad indicare in nota integrativa, o nel sito internet o in mancanza sul portale digitale delle associazioni di categoria le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di importo superiore a 10mila euro.
Ad oggi, l’articolo 1, comma 125-quinquies, prevede che per gli aiuti ricevuti e indicati in Rna le imprese possono evitare di procedere all’adempimento ma a condizione di dichiarare l’esistenza in nota integrativa di tali aiuti senza necessità di fornire l’elenco e l’importo delle misure ricevute.
Il disegno di legge, quindi, abrogherebbe anche l'obbligo di dichiarare l’esistenza di aiuti inclusi in Rna mentre rimarrebbe in vigore solo la parte della norma ove si prevede che la registrazione degli aiuti nel registro “sostituisce” gli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis. La conseguenza di tale modifica dovrebbe portare nei fatti, per le imprese commerciali diverse da quelle operanti nel settore agricolo e della pesca, ad una disattivazione completa della normativa. Da un lato, infatti, le erogazioni aventi carattere generale e prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria sarebbero escluse per dettato normativo, dall’altro quelle “selettive” essendo da indicare nel registro nazionale – che per effetto del rafforzamento conterrà ulteriori dati e misure - non imporrebbero più alcun onere alle imprese.
A questo punto verrebbe spontaneo chiedersi se non sia opportuna un’abrogazione totale dell’obbligo per le società commerciali. Diversamente potrebbe rimanere sempre il dubbio che debbano essere le imprese a doversi accertare dell’obbligo di iscrizione o dell’avvenuta iscrizione della misura nel registro nazionale degli aiuti di Stato (verifica tutt’altro che semplice anche a causa dei “tempi” di iscrizione delle misure nel registro) con il rischio di tornare al punto di partenza e addossare su queste ultime l’incertezza della norma.