Errori contabili sulle deduzioni, possibili in Unico le correzioni sui versamenti Ires e Irap
Sconti fiscali dai costi fuori competenza iscritti nel bilancio 2013. Terminati i conteggi per i versamenti a saldo di Ires e Irap, le imprese predispongono la documentazione necessaria per recuperare le deduzioni derivanti dalla correzione di errori contabili entro il 30 settembre 2014.
Con la circolare 31/E/13 l'agenzia delle Entrate ha aperto le porte al recupero di deduzioni di costi non iscritti nell'esercizio di competenza. Le imprese, dopo aver reso indeducibile la sopravvenienza passiva rilevata in bilancio per la correzione dell'errore contabile, possono operare la deduzione dell'onere, ora per allora, inserendo il credito di imposta che ne deriva (o la maggior perdita) in una dichiarazione integrativa a favore riferita all'ultimo esercizio ancora emendabile (modello Unico 2013 relativo all'esercizio 2012, se si effettua la correzione entro il 30 settembre 2014).
Il recupero delle deduzioni dimenticate (si veda lo schema) può essere effettuato su ogni esercizio precedente il 2013 fino al 2009 compreso (ultimo anno ancora accertabile ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 600/73). La procedura riguarda soltanto gli errori contabili derivanti dalla non corretta applicazione del principio di competenza. Essa, come rilevato da Assonime nella circolare 20/2014, non si estende invece a mancate deduzioni per erronea applicazione di altre regole fiscali, per le quali o si rientra nel regime dell'articolo 2 comma 8-bis del Dpr 322/98 (dichiarazione integrativa presentata entro il termine di quella dell'annualità successiva), oppure è necessario ricorrere ad una istanza di rimborso.
La nuova deduzione si opera ricalcolando il reddito e le imposte (sia Ires, sia Irap, essendo gli errori di competenza rilevanti anche per il tributo regionale) dell'esercizio (o degli esercizi) interessati, senza però ripresentare ogni singola dichiarazione. Il credito che ne deriva va incluso nella dichiarazione relativa al 2012 (ultima emendabile fino al 30 settembre) e può essere utilizzato, riportandolo a nuovo, a compensazione delle imposte evidenziate in Unico 2014. Ad esempio, se nel bilancio 2013 viene iscritta una sopravvenienza passiva di 1.000 (resa indeducibile in Unico 2014) derivante da un costo di competenza del 2011, si ricalcolerà l'imponibile del modello Unico 2012 (ridotto di 1.000) e la relativa Ires (inferiore di 275), senza peraltro ripresentare la dichiarazione. Verrà, invece, inviata una integrativa a favore Unico 2013, evidenziando un credito Ires riportato dall'esercizio precedente pari a 275 (RN19 e RX1). L'Ufficio, riscontrando una difformità con i dati originari, richiederà la documentazione di supporto. Stessa procedura si adotterà per l'Irap. Il credito (275 nell'esempio) potrà essere riportato a nuovo per essere utilizzato in diminuzione delle imposte di Unico 2014.
La procedura, di per sé abbastanza complessa, presenta ulteriori aspetti problematici nel caso in cui la società che corregge l'errore contabile e procede al recupero della deduzione partecipi ad un consolidato fiscale. L'Ires versata in eccesso nell'anno in cui si doveva dedurre l'onere, che ora diventa un credito a seguito della correzione, è infatti esclusivamente riportata nel modello CNM della controllante, dato che nel modello Unico individuale l'imposta non viene liquidata. In queste situazioni, fermo restando che i conteggi sul nuovo (minor) reddito dell'anno originario (o degli anni originari) devono comunque essere effettuati dalla società consolidata, sarà solo la consolidante a dover presentare una dichiarazione CNM 2013 (esercizio 2012) integrativa con indicazione del credito Ires da riportare a nuovo.
Tornando all'esempio di cui sopra (correzione di errore del 2011), e ipotizzando che la società sia in consolidato, nessun modello Unico 2013 dovrà essere ripresentato, mentre si invierà un CNM che esporrà un maggior credito Ires di 275. Se invece la correzione si effettua dopo il 30 settembre 2014, e si riversa dunque in un modello Unico 2014 (reddito 2013), modello che contiene appositi riquadri per ricostruire le deduzioni postume, sia la consolidata, sia la consolidante presenteranno una integrativa a favore: la prima solo per evidenziare la nuove deduzioni di annualità precedenti e il minor reddito assegnato al gruppo, la seconda per ricalcolare il reddito complessivo ed esporre la minore imposta divenuta credito da riportare in avanti.