Imposte

Errori Iva, i limiti alla detrazione penalizzano le operazioni esenti

Per la Cassazione la possibilità di detrarre (con sanzione fissa) è confinata ai casi di aliquota in eccesso

La procedura semplificata di gestione dei casi di errata fatturazione con Iva superiore a quella dovuta – con la sanzione equilibrata prevista dall’articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/97 – rischia di essere totalmente svuotata di significato se si seguono le interpretazioni proposte da ultimo dalla Corte di cassazione, non proprio in linea con i princìpi unionali di neutralità e proporzionalità.

Un’intepretazione restrittiva

La norma del Dlgs 471 – ricordiamo – ammette la detrazione dell’Iva da parte del committente, anche se l’imposta è errata, con applicazione di una sanzione fissa.

Ma la Cassazione, con la sentenza 24283 del 3 novembre 2020, limita l’ambito applicativo della norma alle sole operazioni con aliquota Iva applicata in misura superiore a quella dovuta. Risultano del tutto escluse le situazioni in cui il cedente/prestatore abbia fatturato con Iva un’operazione esente (che è l’errore commesso più di frequente, in quanto spesso determinato dalla difficoltà oggettiva di qualificare una determinata operazione).

Penalizzazione eccessiva

L’esclusione delle operazioni esenti (così come quelle non imponibili) è eccessivamente penalizzante nei confronti del cessionario/committente che in buona fede ha ricevuto una fattura formalmente corretta con applicazione dell’Iva ordinaria (secondo le valutazioni sostanziali effettuate dal fornitore).

La Cassazione non pare aver compreso lo spirito della norma e i principi Ue a cui si è inspirata.

A dire il vero, anche la Guardia di Finanza nel 2018, con la sua circolare di orientamento dei reparti operativi, aveva inizialmente incluso nell’ambito applicativo le operazioni esenti e non imponibili: una posizione che è poi mutata proprio a seguito della sentenza 24283/2020.

La norma dell’articolo 6, comma 6, è stata ulteriormente indebolita da un successivo intervento della Suprema corte che ha affermato che l’Iva è detraibile solo nella misura effettivamente dovuta e non nell’ammontare totale indicato (in eccesso) in fattura (Cassazione civile, Sezione V, sentenza 10439, pubblicata il 21 aprile 2021).

È però chiaro che, se fosse stata questa l’interpretazione voluta dal legislatore, non sarebbe stato necessario inserire la frase: «fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione...». Che l’Iva sia detraibile ove dovuta è infatti un principio generale, che non ha necessità di essere espressamente incluso in una norma sanzionatoria.

La corretta lettura

In ossequio al principio di neutralità dell’imposta, la detrazione integrale dell’Iva – nella disposizione in esame – può essere consentita ove il cessionario/committente non abbia limitazione alla detrazione in base all’articolo 19 del Dpr 633/72: questa è l’unica lettura che va data riguardo la detrazione.

La norma è una disposizione di sistema che mira a preservare il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente, con la finalità di garantire in modo semplificato ed efficiente il recupero immediato dell’imposta (ove la stessa sia stata assolta dal cedente/prestatore in modo tale da non arrecare alcun danno all’Erario), evitando di intraprendere complesse e onerose procedure di recupero.

Sarebbe, quindi, quantomai opportuno un intervento che riporti la norma a operare secondo la finalità di sistema per cui era stata introdotta, in ossequio ai principi unionali di neutralità, effettività e proporzionalità, che la Cassazione non sembra avere tenuto in debita considerazione.

Da parte sua, la Corte di Giustizia Ue, anche se mai in modo del tutto univoco, ha recentemente sancito – confermando implicitamente la detraibilità dell’imposta – l’illegittimità delle sanzioni proporzionali ove, in assenza di frode, l’Iva sia stata addebitata su un’operazione che doveva essere qualificata invece come esente (sentenza causa C-935/19 del 15 aprile 2021).

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