Controlli e liti

Esclusi gli oneri di riscossione

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di Lorenzo Pegorin

Oneri di riscossione ed aggi non sono deducibili ai fini Irpef in dichiarazione dei redditi. Nessun beneficio fiscale è, infatti, previsto né per il quadro P del modello Redditi 2018, né per il quadro E del modello 730, dove queste componenti accessorie riferite alle rottamazioni pagate nel corso del 2017, rimangono comunque non deducibili ai fini delle imposte sui redditi per le persone fisiche.

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 del Dl 193/2016 i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rottamare i ruoli possono beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti nonché degli interessi di mora, solo con il pagamento integrale (anche per effetto di rateazione) del capitale e degli interessi previsti nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica.

All’interno di questo scenario ben delineato, l’unico dubbio di carattere applicativo potrebbe essere legato alla possibile deducibilità degli interessi di ritardata riscossione ricompresi nei carichi, per i quali, in effetti, essendo deducibile il tributo principale anche gli interessi potrebbero ritrovare riconoscimento in dichiarazione dei redditi.

Anche qui però, è opportuno operare con la dovuta prudenza. Per altri versi, infatti, l’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 114/E/2009, in risposta ad uno specifico quesito in tema di deducibilità di contributi previdenziali (Inps) pagati tardivamente dagli eredi, ha avuto modo di specificare che risultano deducibili i soli contributi «nella misura effettivamente sostenuta» al netto di eventuali sanzioni e degli interessi.

Discorso a parte va fatto, invece, per i medesimi componenti in ordine alla loro deducibilità ai fini del reddito d’impresa. Se per gli oneri di riscossione (aggio) l’aggravio ai fini tributari sembrerebbe non rispettare il requisito dell’inerenza, la stessa cosa non si può dire per gli interessi previsti nei carichi. Ma andiamo con ordine. In relazione alla deducibilità dell’aggio, secondo l’agenzia delle Entrate vale quanto detto in tema di sanzioni dove la circolare 98/E del 17 maggio 2000, al punto 9.2.6, in tema di deducibilità delle sanzioni Ue, ha chiarito che le sanzioni pecuniarie non sono deducibili dal reddito d’impresa in quanto trattasi di oneri non inerenti all’attività d’impresa. L’irrogazione della sanzione è, infatti, una conseguenza del comportamento illecito tenuto dal contribuente.

Per gli interessi passivi, invece, la risoluzione n.178 del 9 novembre 2001 delle Entrate ha chiarito che la deducibilità degli stessi va determinata solo applicando le modalità di calcolo fornite dall’articolo 96, del Dpr 917/86 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

Anche la giurisprudenza si è allineata all’orientamento secondo il quale gli interessi per il tardivo pagamento delle imposte non rappresentano un accessorio dell’imposta, ma rappresentano autonomi effetti di un rapporto tributario che trova fondamento in un fatto ben preciso ossia il ritardo nella riscossione dell’imposta (Cassazione, sentenza n.12990 del 4 giugno 2007).

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