Esclusi gli sconti e le sopravvenienze
Le nuove regole del bilancio introdotte dal Dlgs 139/2015 generano ulteriori riflessi sulla determinazione della base imponibile Irap, sia con riguardo a componenti che in precedenza erano iscritti nell’area straordinaria, come le sopravvenienze da esdebitamento e gli oneri di ristrutturazione aziendale, sia con riguardo ad altri componenti, come gli interessi impliciti e gli sconti.
Crediti a lunga scadenza. I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione - senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato - ed i relativi ricavi devono essere rilevati inizialmente al valore che si ottiene attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso d’interesse di mercato. La differenza tra tale valore e quello che verrà percepito a termine va iscritta nel conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito, utilizzando il tasso d’interesse effettivo. Di conseguenza, una parte del ricavo viene riqualificata come provento finanziario e la stessa non rileva ai fini dell’Irap, secondo le regole generali.
Costi di transazione. Un’analoga riduzione dei ricavi a favore dell’emersione di proventi finanziari, del pari irrilevanti con riguardo al tributo region ale, si verifica, in presenza di costi di transazione - e indipendentemente dall’attualizzazione - per effetto della valorizzazione dei crediti in base al criterio del costo ammortizzato. Infatti anche in questo caso in capo al debitore i costi di acquisto si riducono e insorgono oneri finanziari.
Sconti di prezzo di natura finanziaria. Non rilevano ai fini dell’Irap, in considerazione della loro origine. Deve, infatti, escludersi che essi rettifichino i ricavi di vendita e che, pertanto, sussista, rispetto a questi ultimi, una correlazione che imporrebbe che tali sconti assumessero rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile del tributo.
Sopravvenienze attive. In base all’Oic 12 le sopravvenienze attive originate dalla riduzione dei debiti discendenti da un accordo concluso con uno o più creditori, stragiudiziale o giudiziale, devono essere iscritte nella voce C 16.d) del conto economico. Dal momento che tale posta non rileva ai fini dell’Irap, i proventi non sono in ogni caso imponibili a tal fine.
Alle stesse conclusioni erano, peraltro, già pervenute la dottrina, l’agenzia delle Entrate e la giurisprudenza anche prima delle modifiche apportate alla disciplina del bilancio, attesa la natura finanziaria di questi componenti reddituali, che ne comportava di per sé stessa l’esclusione dall’ambito applicativo del tributo regionale.
Oneri di ristrutturazione aziendale. Concorrono alla formazione dell’imponibile dello stesso tributo solo se sono certi, mentre non vi concorrono se, non derivando da accordi cogenti, danno luogo all’iscrizione in bilancio solo di accantonamenti, i quali non rilevano ai fini dell’Irap.