Imposte

Esclusioni da limitare al solo lavoro subordinato

di Paolo Meneghetti

Un tema ricorrente nei quesiti degli operatori sulla tematica dell’accesso al nuovo regime forfettario consiste nel valutare se l’aver intrattenuto rapporti di lavoro a vario titolo con l’attuale committente inibisca l’opzione. Il caso tipico è quello del professionista che ricopre il ruolo di amministratore della società, nei confronti della quale svolge anche attività professionali prevalenti. Il quesito è proposto spesso, poiché in effetti la norma (lettera d-bis dell’articolo 1, comma 57 della legge 190/14) presenta qualche elemento di ambiguità laddove:

nell’incipit si cita la locuzione «attività ... esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro»;

nella parte finale del periodo si cita la locuzione «rapporti di lavoro» senza aggiungere il termine subordinato.

Quando si parla del biennio precedente all’adesione al regime forfettario, infatti, la norma dice «rapporti di lavoro». Ecco perché molti operatori hanno interpretato il testo, includendo nell’elemento ostativo anche la sussistenza di rapporti di lavoro non necessariamente subordinato. A parere di chi scrive, un’interpretazione restrittiva non pare giustificabile.

Da un punto di vista strettamente letterale sarebbe necessario anzitutto che l’attività del soggetto forfettario fosse rivolta a datori di lavoro, dato che inequivocabilmente allude al rapporto di lavoro subordinato. Si potrebbe sostenere che – se viene prestata attività prevalente nei confronti di un datore di lavoro – blocca l’applicazione del regime forfettario la sussistenza nel passato o nel presente di rapporti di lavoro di qualunque tipo (anche non dipendente). Ma questo porterebbe alla conclusione, piuttosto cervellotica, che se, ad esempio, il committente oggi non è più datore di lavoro (poiché il suo unico dipendente era il soggetto che diventa forfettario) non scatta nessuna causa ostativa al forfait da parte dell’ex dipendente. Il che è proprio ciò che la norma intende impedire, quindi è necessario sostenere una lettura sistematica che porti a connettere la locuzione «datori di lavoro» con la locuzione «rapporti di lavoro».

In altre parole, solo chi è stato lavoratore subordinato di un certo soggetto realizza la fattispecie descritta dalla norma, e il passaggio «rapporti di lavoro» connesso con «datore di lavoro» non può che essere interpretato come «rapporto di lavoro subordinato».

In questo senso, peraltro, si è pronunciato il question time 5- 01179 sul tema del praticante, mai stato lavoratore subordinato, che fattura prevalentemente all’ex dominus. Peraltro, anche nelle risposte pubbliche della agenzia delle Entrate si è affermato che la causa ostativa scatta se la prestazione prevalente è rivolta proprio a quello stesso datore di lavoro con cui sono intercorsi rapporti di lavoro, che, a questo punto, non possono che essere rapporti di lavoro subordinato.

In definitiva dalla ricostruzione delle norme emerge che solo la presenza di rapporti di lavoro subordinato attuali o passati può inibire l’accesso al regime, sempre tenendo conto del lasso temporale in cui va eseguito questo controllo, cioè due periodi d’imposta precedenti.

Questa interpretazione andrà poi coordinata con l’emendamento al decreto semplificazioni votato venerdì scorso in commissione, che aggiunge in coda alla lettera d-bis) la frase: «Ad esclusione della attività a seguito di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale».

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