Controlli e liti

Escluso dalle sanzioni ridotte l’utilizzo di tax credit inesistenti

La definizione agevolata è possibile nel caso di uso indebito degli importi

Nel confermare la natura accertativa degli atti di recupero dei crediti d’imposta, la legge di Bilancio 2022 lascia aperto qualche dubbio anche circa l’applicabilità della definizione delle sanzioni ex articolo 17 del Dlgs 472/1997.

La norma afferma che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate – senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo – con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. È stabilita, altresì, la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni nella misura di un terzo (e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo) entro il termine per la proposizione del ricorso. L’atto di irrogazione delle sanzioni è un atto autonomo rispetto a quello di accertamento del tributo. Tant’è che il contribuente può impugnare l’atto di accertamento e, nel contempo, definire le sanzioni a un terzo del loro importo.

Nel caso dell’atto di recupero, invece, le sanzioni – oltre a non essere collegate a “un tributo” – sono già contenute nel medesimo atto che “accerta” l’utilizzo dei crediti indebitamente compensati, come previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 311/2004 e ora dal comma 34 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022. Ciò porterebbe a ritenere, in prima istanza, che non vi sia spazio per la definizione delle sanzioni contenute nell’atto di recupero, espressamente riservata (dal comma 2 dell’articolo 17 del Dlgs 472/97) al solo atto di irrogazione.

Tuttavia, il principio di interpretazione n. 4/2022 del «Modulo 24 Accertamento e riscossione» individua la chiave di lettura nell’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997. Questa norma dispone che, nel caso di compensazione di crediti inesistenti, è vietata la definizione a un terzo delle penalità. La previsione – si noti – riguarda specificatamente la sanzione dal 100 al 200% nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. È dunque chiara la volontà del legislatore di vietare la definizione ex articolo 17 del Dlgs 472/1997 solo per le sanzioni previste nell’ipotesi di compensazione di crediti inesistenti. Ne consegue che, laddove l’atto di recupero contempli l’irrogazione di sanzioni diverse da quelle appena specificate, la definizione deve risultare possibile.

In definitiva, il fatto che l’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97 stabilisca il divieto di definizione delle sole sanzioni riferite all’uso in compensazione di crediti inesistenti determina che le sanzioni riferite all’uso indebito di crediti, diversi da quelli inesistenti, e irrogate attraverso l’atto di recupero possano fruire della definizione ex articolo 17, comma 2, del Dlgs 472/97.

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