Esenzione d’accisa: la sostanza prevale sugli obblighi formali
La Corte di cassazione, con la sentenza 25275 del 9 ottobre 2019, ha riconosciuto che in materia di accise l’omissione dell’adempimento prescritto dall’articolo 52, comma 3, lettera f), Tua, consistente nell’invio di una comunicazione mensile attestante i consumi superiori a 1.200.000 Kwh mensili, non preclude l’applicazione del regime agevolativo, stante il carattere oggettivo di quest’ultimo. Difatti, è sufficiente che vengano rispettati i requisiti sostanziali richiesti dalla norma affinché il contribuente sia ammesso a godere del beneficio.
La normativa
La questione riguarda il regime d'esenzione dall'accisa di cui all’articolo 52, comma 3, lettera f), Tua, relativo ai consumi di energia elettrica in opifici industriali superiori a 1.200.000 Kwh mensili. Questa norma è stata sostituita, dal 1° giugno 2012, dall’articolo 3 bis, comma 3, Dl 16/2012, il quale prevede un’aliquota differenziata a scaglioni per i consumi mensili di energia elettrica eccedenti i 200.000 Kwh.
Entrambe le disposizioni richiedono l’invio, da parte dell’interessato, di una comunicazione mensile con i dati relativi al consumo del mese precedente. La ratio di un simile adempimento è da rinvenire nella volontà del legislatore di agevolare l’attività di controllo e verifica da parte dell’agenzia delle Dogane, e non può essere certo considerato quale elemento costitutivo del diritto all'agevolazione.
Difatti, la mancanza di una espressa previsione di decadenza, nonché di una specifica sanzione dell’omissione, comporta che il contribuente non possa perdere il diritto al beneficio, anche in caso di omissione della citata comunicazione. Sicché, l’agevolazione in parola ha natura oggettiva: ricorrendo i requisiti sostanziali richiesti dalle norme in parola (impiego dell’energia elettrica in opifici industriali; superamento della soglia minima di consumo), il contribuente è ammesso a godere del beneficio.
Il caso
Il contribuente, pur avendo superato mensilmente la soglia di consumi di energia elettrica prevista dalla normativa per godere dell'esenzione dall’accisa, si è visto disconoscere l’agevolazione da parte dell’agenzia delle Dogane per aver “scordato” l'invio della comunicazione mensile attestante i consumi. L’ufficio, senza contestare i consumi mensili del contribuente riportati nella dichiarazione annuale, ha ritenuto che l’adempimento aveva natura costitutiva del diritto all’agevolazione, e che, l’omissione, ne pregiudicasse il godimento.
I giudici di Cassazione, dando continuità ai recenti precedenti (1985/2019 e 31618/2018), hanno ritenuto l’operato dell’ufficio ilegittimo, stante il carattere formale della comunicazione mensile: trattasi di un adempimento secondario la cui omissione non può in alcun modo comportare la perdita del diritto all'agevolazione spettante per legge.
Tale circostanza, per vero, emerge anche se si considera che l’articolo 59, comma 3, lettera c), Tua, non sanziona specificamente l’omissione della comunicazione, con ciò escludendo che si tratti di un obbligo costitutivo.
La pronuncia, infine, è conforme anche alla giurisprudenza eurounitaria (Corte di giustizia Ue, 2 giugno 2016, causa C-418/14, Roz Swift), secondo cui se è accertato e non contestato il dato oggettivo di un impiego agevolato del prodotto sottoposto ad accisa, il mancato espletamento di taluni obblighi formali non può precludere l’applicazione del beneficio, perché ciò si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.
L’iter interpretativo seguito dalla Corte nella pronuncia in commento è pienamente condivisibile e si fonda su una corretta valorizzazione del principio di proporzionalità e di prevalenza della sostanza sulla forma, che, si auspica, vengano recepiti anche dalla giurisprudenza di merito e dall’amministrazione finanziaria.