Imposte

Esenzione dall’Imu: niente dichiarazioni per coltivatori e Iap

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di Gian Paolo Tosoni

I coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non devono presentare ai Comuni la dichiarazione Imu in relazione alla esenzione totale dal tributo comunale di cui usufruiscono dal 2016.

Lo precisa il ministero dell’Economia con la risoluzione 3/DF del 16 giugno 2017 . La precisazione era necessaria in quanto coinvolge centinaia di migliaia di contribuenti che con decorrenza dallo scorso anno non devono assolvere l’Imu sui terreni agricoli posseduti e coltivati direttamente (articolo 1, comma 13, legge 208/2015).

Come riportato anche dal nostro quotidiano del 13 giugno scorso, la dichiarazione ai fini dell’imposta municipale deve essere presentata solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate (o successive dichiarazioni Imu), ovvero nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune. Ad esempio se una persona fisica o una società agricola ha acquisito la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale nel 2016, la dichiarazione va presentata segnalando la variazione nella casella 14 del modello Imu.

La risoluzione ricorda che la stessa situazione si è verificata al momento dell’introduzione dell’Imu nel 2012: anche in quella occasione il Dipartimento delle Finanze con risoluzione n. 2/DF/2013 confermò l’inutilità della dichiarazione Imu per i coltivatori diretti e Iap che avevano già dichiarato la loro condizione soggettiva ai fini Ici. Infatti sin dall’introduzione dell’Ici, che successivamente con l’Imu e, infine, con le importanti modifiche introdotte dal 2016, le agevolazioni per i terreni agricoli ancorché diverse tra loro, fino all’attuale esclusione dall’imposta, hanno un comune denominatore che è la qualifica di coltivatore diretto e Iap con l’iscrizione nella previdenza agricola del contribuente.

Una sola è la differenza sostanziale: ai fini Ici i beneficiari erano solo le persone fisiche, come precisato dalla norma interpretativa (articolo 58, decreto legislativo 446/1997); invece ai fini Imu l’esonero dall’imposta riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola; questa disposizione annovera anche le società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività agricola delle quali un socio oppure un amministratore per le società di capitali, sia in possesso della medesima qualifica e iscrizione Inps . Al riguardo si sta formando giurisprudenza: in senso sfavorevole all’esenzione per le società la Ctp di Reggio Emilia (sentenza n. 4 depositata il 10 gennaio 2017) e in senso favorevole all’ agevolazione per le società la sentenza della Ctr dell’Emilia Romagna n. 1835/17 depositata il 6 giugno 2017.

In questo caso le società con la qualifica di imprenditore agricolo professionale avrebbero dovuto presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2013 a fronte delle agevolazioni usufruite per la prima volta in materia di Imu dal 2012; quindi anche questi soggetti non devono presentare la dichiarazione entro il corrente mese di giugno.

Il Dipartimento Finanze, come in questa occasione, fornisce sempre utili contributi interpretativi in materia di fiscalità locale; sorprende che i Comuni talvolta si comportino in modo contrario come nel caso dell’esenzione da Imu per le società con la qualifica di Iap.

Ministero dell’Economia, risoluzione 3/DF/2017

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