Esenzione Imu sui terreni delle società con qualifica Iap
Le società in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) possono usufruire delle agevolazioni Imu sui terreni. Lo ha stabilito la Ctr Emilia Romagna, con sentenza 1835/1/2017 (presidente Ioffredi, relatore Truffelli), depositata il 6 giugno. La sentenza assume particolare importanza in quanto assunta dalla Commissione della regione in cui si registrano numerosi accertamenti che negano i benefici fiscali alle società agricole.
L’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 dispone che, ai fini Imu, i soggetti che usufruiscono delle agevolazioni relativamente ai terreni sono anche gli Iap di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. Tale norma annovera anche le società.
La questione sollevata da un Comune emiliano consisteva nel limitare le agevolazioni alle sole persone fisiche, in quanto sono le uniche che possono essere iscritte in una gestione previdenziale.
In effetti relativamente all’Ici era così, in quanto la norma interpretativa contenuta nell’articolo 58 del Dlgs 446/97 limitava le agevolazioni alle persone fisiche iscritte nella previdenza agricola ai fini assicurazione per la invalidità e vecchiaia. Però si deve considerare che la norma sull’Imu richiama l’articolo 1 del Dlgs 99 citato in precedenza, il quale contempla anche le società. Queste ultime, in particolare, possono ottenere la qualifica di Iap qualora l’oggetto sociale preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole (articolo 2135 del Codice civile) e qualora un socio (per le società di persone) o un amministratore (per quelle di capitali) sia in possesso a titolo individuale della medesima qualifica. Per le cooperative l’amministratore deve essere anche socio e in generale l’amministratore può fornire la qualifica a una sola società.
Secondo la prassi del Mef le società agricole con la qualifica di Iap possono usufruire delle agevolazioni in materia di Imu sui terreni (dipartimento delle Finanze, circolare 3/DF del 18 maggio 2012, risoluzione 20535/2016), a condizione che la persona fisica che attribuisce la qualifica alla società sia iscritta nella previdenza agricola.
Resta il fatto che i Comuni in certe zone non sono d’accordo.
Nello specifico i giudici emiliani hanno confermato l’applicazione dei benefici. Nella fattispecie il soggetto tenuto al pagamento dell’Imu era una cooperativa agricola che conduceva direttamente il terreno ed era in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Nella sentenza viene anche apprezzata l’ipotesi di incostituzionalità che si verificherebbe in caso di limitazione dei benefici alle sole persone fisiche.
Anche la Cassazione con l’ordinanza 375/2017 ha parificato le società in possesso della qualifica di Iap alle persone fisiche (si veda Il Sole 24 Ore del 1° maggio scorso).
La sentenza della Ctr di Bologna assume particolare rilevanza perché dal 2016 i titolari della qualifica di coltivatore diretto o Iap, con iscrizione nella gestione previdenziale, sono esenti da Imu sui terreni coltivati direttamente.
Ctr Emilia Romagna 1835/1/2017