Controlli e liti

Esenzione Iva estesa dal Dl Aiuti al trasporto a fini turistico-ricreativi

La Cgt Campania 7961/1/2022 interviene nel caso delle escursioni in barca tra l’isola di Capri e la Grotta Azzurra<br/>

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di Simone Buffoni e Damiano Tomassini

Il regime di esenzione Iva si applica anche alle prestazioni di trasporto persone con finalità turistico-ricreative, al pari di ciò che avviene per le attività di mero trasporto passeggeri. Così si è pronunciata la Cgt della Campania con la sentenza 7961/1/2022, applicando lo ius superveniens costituito dall’articolo 36-bis del decreto Aiuti (Dl 50/2022, convertito nella legge 91/2022).

La vicenda prende le mosse da una verifica eseguita nei confronti di una Srl, esercente attività di trasporto passeggeri.

La società, attraverso proprie imbarcazioni, trasportava le persone dal porto di Capri verso la Grotta Azzurra ove, poi, a bordo di ulteriori piccole imbarcazioni, i passeggeri venivano guidati, da operatori economici diversi, all’interno della grotta stessa. A seguito della verifica, l’agenzia delle Entrate notificava un avviso con il quale contestava alla società di non fornire attività di trasporto passeggeri, ma un servizio avente finalità prettamente turistico-ricreative, non risultando quindi applicabile il regime di esenzione Iva previsto dell’articolo 10, commma 1, numero 14, Dpr 633/1972. Inoltre, sul piano delle imposte dirette, l’Agenzia, confrontando i ricavi dichiarati con i dati forniti dall’ufficio circondariale marittimo, accertava maggiori ricavi, evidenziando come a bordo delle imbarcazioni fosse salito un numero di passeggeri superiore a quello dichiarato.

La società impugnava l’atto impositivo, eccependo, tra l’altro, di svolgere un mero servizio di trasporto passeggeri, e non un servizio avente finalità turistico-ricreative. La Cgt respingeva il ricorso, confermando la natura del servizio così come riqualificata dall’Agenzia.

La sentenza reputava poi corretto l’operato di quest’ultima anche con riferimento ai maggiori ricavi. Contro tale pronuncia proponeva appello la società, ribadendo come le sue prestazioni si esaurissero nel mero trasporto dei passeggeri. Quanto alle maggiori imposte dirette, la società sosteneva che taluni titoli di viaggio erano sottoposti ad un corrispettivo inferiore, poiché venduti a particolari categorie di clienti.

La Cgt di secondo grado, seppur per ragioni diverse da quelle addotte dalla contribuente, ha accolto parzialmente l’appello. Il collegio partenopeo ha in particolare applicato lo ius superveniens, rappresentato dall’articolo 36-bis del Dl 50/2022, secondo cui le disposizioni dell’articolo 10, comma 1, numero 14, si applicano anche quando le prestazioni richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative. Viceversa, quanto ai maggiori ricavi, la Cgt ha confermato il recupero a tassazione, poiché, a fronte del riscontro oggettivo compiuto dall’ufficio, la società si è limitata a richiamare prassi commerciali senza addurre documentazione a supporto delle sue argomentazioni difensive.

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