Esenzione dalla prima rata Imu con fatturato in calo almeno del 30%
Il beneficio spetta a prescindere dal settore di attività e dal regime fiscale con cui si determina il reddito
Il testo del decreto Sostegni approvato definitivamente dal Parlamento amplia la platea dell’esenzione dal pagamento della prima rata Imu. L’articolo 1, comma 599, della legge 178/2020, sulla falsariga di quanto avvenuto lo scorso anno, aveva già disposto l’esenzione dal versamento di giugno per una serie di immobili in cui hanno sede essenzialmente le attività turistico-ricettive e di intrattenimento. Ora a questi si aggiungono tutti gli «operatori economici» coi requisiti previsti dall’articolo 1 del Dl 41/2021 per chiedere il contributo a fondo perduto, prescindendo dal comparto produttivo di appartenenza.
Come per le fattispecie di cui alle lettere b) e d) del comma 599 della legge di Bilancio 2021, l’esenzione è limitata «agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori». Il costo dell’operazione è stimato in 216 milioni: 142,5 dei Comuni e 73,5 dello Stato.
L’agevolazione è per tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e tutte le imprese agricole - indipendentemente dal regime di determinazione del reddito d’impresa o agrario - a condizione che:
• siano titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021;
• abbiano avuto un calo minimo del 30% della media mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 rispetto alla stessa media mensile del 2019;
• l’importo di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 non superi i 10 milioni .
Se la partita Iva è stata attivata dal 1° gennaio 2019, l’agevolazione compete a prescindere dalla sussistenza del calo medio mensile di fatturato.
Un approfondimento merita il comparto agricolo. L’espressione del legislatore «immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività» consente con certezza di fruire del beneficio per i fabbricati rurali strumentali la cui tassazione non potrebbe comunque eccedere l’aliquota del 2 per mille. Ma il concetto di immobili contempla anche i terreni agricoli.
Alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 758, della legge 160/2019, i terreni agricoli sono esenti Imu a regime. Non è dovuta l’imposta per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Non di rado, però, il soggetto passivo esercita l’attività agricola nei terreni posseduti pur non risultando iscritto nelle gestioni Inps poiché non in possesso di tutti i requisiti. Anche in questa ipotesi, se ricorrono tutte le condizioni dell’articolo 1 del Dl Sostegni, è possibile fruire del contributo.
Sulla scorta del tenore letterale della legge di conversione, si potrebbe dunque presumere che l’esenzione di giugno operi anche per i terreni posseduti e condotti da quei contribuenti. Un chiarimento ministeriale si rende indispensabile: mìnessun suggerimento interpretativo perviene dalle relazioni illustrativa e tecnica.
Gli uffici tributi dei Comuni non hanno le informazioni per verificare la legittima fruizione del nuovo beneficio. L’esenzione dovrà essere pertanto oggetto di dichiarazione, ai sensi del comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019, pur non avendo valore costitutivo dell’agevolazione.
Quest’ultima è attuabile nel rispetto della Comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 e modifiche».
Articolo tratto dal Focus di Norme&Tributi «Il Decreto Sostegni 1. Imprese e lavoro. Le ultime novità» in edicola con Il Sole 24 Ore di giovedì 20 maggio e nei giorni successivi disponibile a questo indirizzo
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