Esonerato chi non faceva, per legge, lo scontrino
Avvio graduale per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; l’obbligo entra in vigore il 1° luglio, ma solo per alcune categorie di contribuenti.
Il legislatore ha previsto, con l’articolo 2 del Dlgs 127/2015, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’agenzia delle Entrate con una duplice decorrenza:
● dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400mila euro;
● dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.
Nel decreto ministeriale 10 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio sono stati previsti due tipi di esoneri, uno “a regime” e uno “a tempo”valido fino al 31 dicembre 2019, in ragione della tipologia di attività esercitata.
Gli esoneri a regime
Negli esoneri a regime, rientrano tre categorie di operazioni:
● le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
● le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, anche emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
● le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.
L’esonero dalla trasmissione telematica riguarda quindi principalmente quelle operazioni per le quali già non era obbligatorio l’emissione dello scontrino; in sostanza, chi non deve fare lo scontrino non è obbligato a trasmetterlo telematicamente.
Non va emesso lo scontrino per le operazioni elencate nell’articolo 2 del Dpr 696/1996 quali, ad esempio: le cessioni di tabacchi; le cessioni di prodotti agricoli per i contribuenti che applicano il regime speciale di cui all’articolo 34 del decreto Iva; le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato; le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza.
Sono, inoltre, escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi - e sono di conseguenza esonerate dalla trasmissione dei corrispettivi elettronici - le operazioni individuate dal Dm 13 febbraio 2015, ovvero prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e quelle del Dm 27 ottobre 2015, vale a dire prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. L’articolo 3 del Dm del 10 maggio scorso precisa che con successivi decreti saranno individuate le date a partire dalle quali tali esoneri “a regime” verranno meno; fino a quel momento, per le operazioni prima elencate, l’obbligo non decorre né dal 1° luglio 2019, né dal 1° gennaio 2020.
Gli esoneri a tempo
Il legislatore ha poi introdotto un esonero “a tempo”, fino al 31 dicembre 2019, per le operazioni effettuate in via “marginale” rispetto a: quelle esonerate all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, quelle legate al trasporto pubblico, quelle soggette agli obblighi di fatturazione.
Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018. È il caso, ad esempio, delle aziende che vendono generalmente all’ingrosso, con emissione di fattura, e che poi hanno lo spaccio aziendale dove vendono al dettaglio con emissione dello scontrino. In questa ipotesi, se l’attività al dettaglio è inferiore all’1% del volume d’affari, vige l’esonero dallo scontrino telematico fino al 31 dicembre 2019, anche nell’ipotesi in cui il volume d’affari complessivo superi i 400mila euro.
Le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e continua ad essere obbligatoria l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale in forma cartacea (escluse, ovviamente, le operazioni non soggette ad obbligo di certificazione). I soggetti che effettuano operazioni esonerate possono comunque optare per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, comma 3, Dm 10 maggio 2019).