Contabilità

Esonero dal consolidato, limiti verificati su base aggregata

Compensi di partite ammessi da indicare al lordo nella nota integrativa

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di Franco Roscini Vitali

Compensi di partite in bilancio sempre vietati ma, nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, nella nota integrativa vanno indicati gli importi lordi oggetto di compensazione. È una delle integrazioni alle norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato contenute nell’ultima legge europea (la n. 238/2021), che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio.

Nel caso specifico, la precisazione è aggiunta nell’ultimo comma dell’articolo 2423-ter del Codice civile.

In via generale, i compensi di partite vietati sono quelli che eliminano voci obbligatorie contenute negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Pertanto si tratta di una previsione che potrebbe riguardare casi non ricorrenti.

La precisazione è introdotta anche nelle norme relative ai bilanci in forma abbreviata (articolo 2435-bis del Codice civile).

Inoltre, nell’articolo 2435-ter, viene precisato che il bilancio delle micro-imprese non è applicabile agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria, così come i raggruppamenti, relativi ai risconti, previsti nell’articolo 2435-bis per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le semplificazioni ivi previste relative alle informazioni relative alle operazioni con parti correlate.

Nell’articolo 2361, relativo all’assunzione di partecipazioni, è ora precisato che nel caso di partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata, la nota integrativa deve contenere, oltre all’informazione già prevista, anche denominazione, sede legale e forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

Con riferimento al bilancio consolidato, la legge europea ha apportato alcune integrazioni al decreto 127/1991. All’articolo 26, che riguarda le imprese controllate, sono aggiunti due commi con alcune precisazioni relative ai diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata (che non tengono conto di quelli relativi ad azioni proprie detenute dalla stessa o da una sua controllata o da terzi per conto di tali imprese) e al consolidamento (obbligatorio indipendentemente dal luogo in cui le controllate sono costituite).

Nell’articolo 27, che riguarda i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, è precisato che i limiti ivi previsti si calcolano «su base consolidata», ma la verifica del superamento degli stessi può essere determinata anche su base aggregata senza effettuare operazioni di consolidamento e in tal caso i limiti numerici (attivi e ricavi) sono maggiorati del 20%.

Nell’articolo 39, è precisato che l’elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni, contenuto nella nota integrativa, deve indicare anche, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Queste informazioni possono essere omesse quando l’impresa controllata non è obbligata a presentare lo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.

Infine, è modificato l’articolo 111-duodecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile: c’è la precisazione che l’obbligo per le società personali di redigere il bilancio (compreso il consolidato) secondo le norme previste per le società di capitali quando tutti i soci sono illimitatamente responsabili, si applica anche se questi sono società di capitali soggetti al diritto di un altro Stato membro assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro della Ue.

Tutte le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019, pertanto ai bilanci 2020, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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