Imposte

Esonero per gli agricoltori persone fisiche

di Alessandra Caputo

La cancellazione dell’imposta regionale sulle attività produttive prevista dalla legge di Bilancio 2022 riguarda anche gli agricoltori persone fisiche. Questi soggetti, essendo già esonerati dal versamento dell’Irap per le attività comprese nel reddito agrario, possono quindi dire addio a questa imposta anche per le altre attività connesse.

La novità

La legge 234/2021 dispone che non è più dovuta, dal 2022, l’Irap da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Tra i soggetti individuati come beneficiari dalla norma ci sono le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 del Tuir.

L’articolo 55 del Tuir definisce i redditi di impresa; il comma 1, in particolare, dispone che sono tali quelli che derivano dall’esercizio di imprese «commerciali» e che per esercizio di imprese «commerciali» si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 del Codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.

L’articolo 32 richiamato, si ricorda, disciplina il reddito agrario e consente agli agricoltori che esercitano alcune attività agricole, elencate puntualmente dalla norma, di determinare il reddito imponibile in base alle risultanze catastali e non, invece, in base al reddito effettivo.

Dunque, le attività che eccedono i limiti del reddito agrario rientrano nella definizione di attività commerciali che sono soggette ad Irap; di conseguenza, la circostanza che ora la legge di Bilancio prevede la cancellazione dell’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali porta con sé l’inclusione degli agricoltori nell’esonero.

L’utilizzo del termine «commerciali» nel comma 8 della legge di Bilancio, a parere di chi scrive, non può generare dubbi sul fatto che sia riferito anche alle attività agricole che sono così definite nell’articolo 55 del Tuir.

L’Irap in agricoltura

Il settore dell’agricoltura era già stato interessato da una significativa modifica per l’applicazione dell’imposta. A decorrere dal 2016, la legge di Bilancio 208/2015 ha soppresso l’applicazione dell’imposta per le attività agricole potenzialmente rientranti nel reddito agrario. Fino al 2015, l’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dlgs 446/1997 includeva espressamente tra i soggetti passivi Irap i produttori agricoli esercenti attività comprese nel reddito agrario; il comma 1 dell’articolo 45 prevedeva per questi soggetti l’applicazione dell’aliquota nella misura ridotta dell’1,9 per cento. A partire dal 2016, il legislatore ha previsto, da un lato, l’abrogazione della lettera d) del comma 1 e, dall’altro, introdotto la lettera c-bis) nel comma 2 con cui ha escluso dal campo di applicazione dell’imposta i soggetti che esercitano una delle attività agricole di cui all’articolo 32 del Tuir.

Questa importante novità ha riguardato tutti i soggetti esercenti le attività agricole di cui all’articolo 32, indipendentemente dalla natura giuridica, anche nel caso di determinazione del reddito secondo le regole del reddito di impresa.

L’imposta, dunque, dal 2016 è dovuta per le solo attività connesse escluse dall’articolo 32 (allevamenti eccedentari, produzione di energia elettrica oltre franchigia, agriturismo ecc.). Dal 2022, quindi, anche queste attività saranno escluse da Irap solo però se svolte da persone fisiche. L’Irap resta ora dovuta dai soli soggetti diversi dalle persone diverse dalle persone fisiche e solo per le attività non potenzialmente rientranti nel reddito agrario.

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