Imposte

Esportazioni triangolari nel mirino del Fisco

Non imponibilità se il trasporto è a cura del primo cedente, ribadisce l’interpello 283 delle Entrate

Nell’operazione di cessione all’esportazione triangolare il requisito del trasporto a cura e nome del cedente guida il criterio di non imponibilità dell’intera operazione.
Prescindendo dall’approccio finalistico della Cassazione e della Corte di giustizia, l’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 283/2023 nega la configurazione di cessione all’esportazione triangolare in caso di due operatori domestici e un destinatario extra Ue, a favore di una distinzione dell’operazione in due diverse parti: la prima imponibile e la seconda quale cessione all’esportazione diretta.

In particolare, il caso prospettato dall’istante, peraltro molto articolato e caratterizzato da una pluralità di rapporti contrattuali, riguardava una società di diritto italiano che si occupa principalmente della progettazione di impianti (o parti d’impianti) situati in Paesi Ue ed extra Ue. L’attività svolta riguarda sia attività di engineering, che attività di procurement e di construction e si concretizza con la sottoscrizione di diversi accordi contrattuali con i clienti esteri.

Ebbene, l’agenzia delle Entrate ha seguito un approccio stringente nella qualificazione dell’operazione ai fini dell’applicazione dell’Iva chiarendo che il trasporto e la spedizione dei beni all’estero deve avvenire «a cura o nome» del cedente nazionale che vende ad un altro soggetto residente in Italia (cessionario nazionale o promotore) beni destinati ad un cliente estero extra Ue.

E ciò nonostante l’orientamento della Cassazione preveda che ai fini della configurabilità di una cessione all’esportazione triangolare non imponibile agli effetti dell’Iva è necessario che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti.Ciò in quanto un’operazione triangolare non presuppone necessariamente che il trasporto dei beni all’estero avvenga «a cura o a nome del cedente», in quanto lo scopo della norma è più limitatamente quello di evitare operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente, e cioè al di fuori di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente, decidere di non esportare i beni ovvero di esportarli in un altro Stato.

L’Agenzia, a supporto della propria posizione, richiama una precedente interpretazione in cui ha chiarito che la ratio della norma sulle triangolazioni è quella di evitare che una cessione interna tra due operatori nazionali possa beneficiare del regime di non imponibilità: eventualità che invece si realizzerebbe qualora i beni transitassero materialmente dal primo cedente al cessionario nazionale, in quanto quest’ultimo ne acquisterebbe la disponibilità nel territorio dello Stato italiano....

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©