Esterometro, per i non residenti l’esclusione è condizionata
L’esclusione prevista dall’esterometro per le esportazioni e le importazioni verso o da non residente non opera se la cessione dell’impresa nazionale nei confronti del non residente non è monitorata nella dichiarazione doganale. L’esterometro, che si avvicina al suo primo appuntamento del 30 aprile 2019, non deve riportare le operazioni da e verso non residente nel caso in cui per le stesse siano state emesse le bolle doganali ovvero non siano certificate con fattura elettronica.
Per quanto riguarda la prima esclusione la stessa, però, non opera, ad esempio, nel caso in cui si sia in presenza di una triangolare in cui il soggetto nazionale è il primo cedente della triangolare e il promotore o primo cessionario/esportatore è un soggetto non residente. In questo caso, il primo cedente nazionale emette una fattura ex articolo 8 del Dpr 633/72 nei confronti del soggetto non residente; il soggetto non residente presenta la dichiarazione doganale di esportazione; il cedente nazionale indica l’operazione nell’esterometro.
Per quanto riguarda la seconda esclusione la certificazione dell’operazione con un non residente con una fattura elettronica non è soggetta ad esterometro, in quanto già monitorata dalla fattura elettronica emessa o ricevuta. Questa esclusione opera, ad esempio, nel caso in cui il soggetto non residente si identifichi al Sistema d’interscambio dell’agenzia delle Entrate e faccia transitare la fattura tramite SdI.
Situazione diversa è quella relativa alla decisione assunta dal fornitore nazionale di inviare allo SdI tutte le fatture emesse a soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati in Italia secondo il formato previsto per le fatture elettroniche indicando nel file in formato Xml il codice destinatario convenzionale «XXXXXXX». In questo modo, infatti, le specifiche tecniche pubblicate originariamente in allegato al provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 puntualizzano che il predetto invio assolve per conto dell’operatore mittente l’adempimento della comunicazione dati dell’esterometro. Attenzione, però, che questa forma semplificata d’invio vale solo per le operazioni attive realizzate con soggetti non residenti e non anche per quelle ricevute dal soggetto nazionale da parte di un soggetto non residente.
Nel caso in cui il soggetto non residente sia un soggetto identificato in Italia, il cedente/prestatore nazionale per le proprie operazioni attive potrà inviarle al SdI o con le modalità sopra descritte utilizzando il codice convenzionale «XXXXXXX» ovvero utilizzando il codice convenzionale «0000000» in questo secondo caso, al contrario del primo la fattura verrà recapitata al cliente nella propria area riservata del portale «fatture e corrispettivi».
Sempre in relazione all’ambito applicativo dell’esterometro si sottolinea che l’adempimento non riguarda solo le operazioni tra operatori economici (B2B), ma anche le cessioni verso consumatore finale non residente (B2C). Per queste operazioni l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire, con la consulenza giuridica 8/E/2019 che risultano escluse le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non residenti per i quali opera la non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 38 quater del Dpr 633/72 (cosiddetta tax free), in quanto queste operazioni sono monitorate con la procedura informatica doganale Otello.
Infine si sottolinea che nell’esterometro vanno indicate anche le operazioni fuori campo limitatamente a quelle per le quali la norma Iva impone la loro annotazione nei registri. In questa logica se, da una parte, l’esterometro monitorerà le operazioni non rilevanti ai fini Iva per carenza del requisito territoriale di cui all’articolo 21, comma 6 bis del Dpr 633/72 (si pensi alle cessioni di beni in deposito doganale), dall’altra risultano da non monitorare nell’esterometro, ad esempio, le fatture ricevute da un albergo extra Ue per il soggiorno, nel corso di una trasferta, dei propri dipendenti.
Forfettari e precompilata, nel quadro LM anche i compensi non effettivamente percepiti
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware