Imposte

Nel turismo esteso il credito d’imposta per i canoni di affitto

I fondo vengono aumentati di 200 milioni di euro

immagine non disponibile

di Franco Vernassa

Tre articoli del Dl 27 gennaio 2022 n. 4 sono dedicati al turismo con una dotazione di 100 milioni a incremento del Fondo unico per il turismo – parte corrente (articolo 4) e di 128,1 milioni a disposizione delle imprese del settore turistico per il credito d’imposta sulle locazioni (articolo 5).

Inoltre, da segnalare la proroga al 31 marzo 2022 dei voucher per servizi termali non utilizzati alla data dell’8 gennaio 2022. Incrementato innanzitutto il Fondo unico nazionale per il turismo, introdotto dalla legge di Bilancio 2021, che per il solo anno 2022, ha un importo complessivo di 220 milioni.

In base all’articolo 1, comma 369, per le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse del Fondo si attende un decreto del ministro del Turismo, di concerto con il Mef, da adottare entro il 2 marzo 2022. L’articolo 5 del Dl 4/2022 prolunga invece il credito d’imposta sui canoni versati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dalle imprese turistiche se vi è una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. La proroga non interviene direttamente sulla norma originaria (articolo 28 del Dl 34/2020 convertito), ma semplicemente richiama l’ articolo 28 «con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili» e questo può creare qualche difficoltà interpretativa. Queste le principali caratteristiche del credito d’imposta:

a. spetta alle imprese del settore turistico con riferimento ai canoni “versati” in ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 rispetto agli stessi mesi del 2019 (comma 1),

b. spetta a condizione che le imprese del settore turistico abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (comma 2),

c. si applicano i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final sugli aiuti di Stato (comma 3). Le imprese devono presentare una autodichiarazione alle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia entro il 26 febbraio 2022;

d. l’efficacia dell’agevolazione è subordinata, in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Ue, all’autorizzazione della Commissione europea (comma 4), che si auspica sia richiesta rapidamente.

Ci sono però alcuni punti da segnalare rispetto all’articolo 28 del Dl 34/2020:

1. la nuova norma amplia i soggetti interessati poiché il Dl Sostegni-ter individua le «imprese del settore turistico», che include tutte le imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici) mentre l’articolo 28, comma 5, del Dl 34/2020 si limitava alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator;

2. con il rimando all’articolo 28 ove compatibile, si ritiene che possano rientrare i canoni per l’affitto d’azienda o di ramo d’azienda. Infatti, la stessa Relazione illustrativa al Dl 4/2022 afferma che «occorre intervenire, quanto meno, per cercare di alleviare i costi fissi ai quali tali operatori vanno incontro, senza poter contare sui ricavi che deriverebbero loro se potessero svolgere le loro attività in condizioni normali». Tra i costi fissi non coperti dai ricavi rientrano i canoni di locazione sia per immobili che per affitto di ramo d’azienda (per un’altra interpretazione si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° febbraio 2022); sul punto è auspicabile una conferma dell’agenzia delle Entrate;

3. si ritiene che si applichi la prassi già pubblicata dell’agenzia delle Entrate (circolare 14/2020, risposte ad interpelli, codice tributo).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©