Controlli e liti

Estratti e cartelle, è legge la stretta sulle impugnazioni

Via libera definitivo della Camera alla conversione del Dl 146. Recupero spese di lite contro la riscossione dopo 120 giorni

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’estratto di ruolo non è più atto impugnabile, mentre avverso ruolo e cartella si può proporre ricorso per vizi di notifica solo in determinate circostanze. È questa una delle più rilevanti novità contenuta nella conversione in legge del Dl 146/2021 che ha ricevuto mercoledì 15 dicembre il via libera definitivo dell’Aula della Camera con 344 voti a favore e 44 contrari.

Un intervento già indicato nelle proposte finali della commissione interministeriale Giustizia ed Economia per la riforma del contenzioso tributario per ridurre le impugnazioni contro gli atti della riscossione (i ricorsi contro gli estratti di ruolo sono circa il 40% in questo specifico ambito).

I ruoli

È stato introdotto un nuovo comma all’articolo 12 del Dpr 602/1973 contenente due specifiche previsioni:

1. l’estratto di ruolo non è impugnabile;

2. il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati solo in tre casi:

• pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;

• blocco di pagamenti da parte della Pa;

• perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.

In tutti gli altri casi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la misura cautelare o esecutiva.

La disposizione viene introdotta, da quanto si apprende dalla lettura degli atti parlamentari, per ridurre i numerosi procedimenti promossi dai contribuenti che immotivatamente avrebbero finora impugnato l’estratto di ruolo. Tuttavia, pare non sia stato concretamente considerato che rischia di danneggiare proprio i contribuenti vittime di errori dell’agente della riscossione e ciò anche nelle tre ipotesi individuate dal legislatore.

Si pensi a un’impresa che prima di avviare la partecipazione ad un bando per un appalto, verifichi dall’estratto di ruolo la sussistenza di eventuali debiti (per cartelle mai notificate), che pregiudicano tale partecipazione. L’impresa non potrà impugnare l’estratto, bensì il ruolo e la relativa cartella mai notificata. Difficilmente, però, tale controversia verrà decisa prima della scadenza del bando: considerando, infatti, i tempi processuali va esclusa la tempestiva trattazione della lite. Un possibile rimedio è la richiesta di sospensiva, la quale però, non esclude o annulla il relativo debito e peraltro, molte commissioni sono restie a sospendere in via d’urgenza, altre non fissano nei termini previsti tali udienze e altre ancora ignorano la richiesta.

In concreto quindi, i contribuenti pur impugnando il ruolo e la cartella non notificata per una delle ipotesi previste dal legislatore, rischiano la misura cautelare prima del pronunciamento del giudice e comunque di non risultare inidonei per il bando di interesse.

Analoghe considerazioni per le “altre” ipotesi. Si pensi a una cartella non notificata, scoperta con un estratto di ruolo. Se l’interessato non partecipa a gare e non ha rapporti con la Pa, potrà ricorrere solo contro il primo atto che riceverà (preavviso di fermo o di ipoteca, pignoramento presso terzi, atto di intimazione). Tuttavia, i tempi della giustizia tributaria non impedirebbero la prosecuzione dell’azione cautelare/esecutiva intrapresa. Il preavviso di fermo, ad esempio, concede “solo” 30 giorni prima che sia eseguita la misura, con la conseguenza che l’agente della riscossione potrà comunque agire.

Le spese di lite

L’altra modifica che in qualche modo interessa il processo tributario riguarda il pagamento delle spese di lite da parte dell’agente della riscossione e delle azioni che potrebbe adottare il contribuente per il relativo rimborso.

Secondo la nuova norma l’Agente della riscossione pagherà le somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l’accredito sul conto corrente del contribuente ovvero del difensore distrattario. A tal fine, le somme dovute devono essere richieste dal contribuente (o difensore) alla competente struttura territoriale dell’Agente della riscossione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

In tale richiesta, devono essere indicati gli estremi del conto corrente bancario. Eventuali azioni esecutive per il recupero delle predette somme, potranno essere intraprese solo dopo 120 giorni dall’invio della richiesta (con raccomandata o pec). La novità decorrerà dalle pronunce di condanna emesse dalla data di entrata in vigore della nuova norma.

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