Estratti online delle prepagate, bollo con F24 o bonifico
La risposta a interpello 300: l’emittente non abilitato ad assolvere l’imposta in modo virtuale si può avvalere delle procedure tradizionali
Se gli estratti conto e i documenti di accreditamento sono emessi in formato elettronico e sono completamente dematerializzati, l’emittente che non sia abilitato al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale può assolverla utilizzando il modello F24 con la stessa procedura prevista per la bollatura dei libri e registri e degli altri documenti informatici (dall’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014). La validazione della procedura è contenuta nella risposta a interpello 300 del 28 aprile 2021, relativo ai rendiconti periodi inviati alla clientela italiana in formato elettronico da un istituto di moneta elettronica inglese emittente carte prepagate.
Conformemente alla risposta 437 del 2020 (relativa a carte di pagamento italiane) e la risposta 67 del 2021 (relativa a carte di credito estere), l’emittente applica l’imposta di bollo sui rendiconti periodici annuali, nella misura di 2 euro, qualora la giacenza a fine anno solare superi l’importo di 77,47 euro (articolo 13, comma 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al Dpr 642 del 1972). Non avendo ottenuto l’autorizzazione al pagamento dell’imposta in modo virtuale, l’istante chiede con quale modalità possa versare l’imposta prelevata all’Erario considerato che il formato elettronico dei documenti non consente il pagamento mediante marche.
L’Agenzia risponde che l’imposta può essere assolta secondo le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2 del Dm. 17 giugno 2014 (che disciplina l’assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari), utilizzando a tal fine il modello F24, con modalità esclusivamente telematica, in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Pertanto, il codice tributo da utilizzare dovrebbe essere «2501» denominato «Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 decreto 17 giugno 2014» (si veda la risoluzione 42/E del 2019).
L’Agenzia precisa, inoltre, che qualora il contribuente sia impossibilitato ad utilizzare il modello F24 dovrà pagare l’imposta tramite bonifico diretto al bilancio dello Stato. A tal fine specifica i dati e le coordinate bancarie da utilizzare nel bonifico precisando che nella causale del bonifico si rende opportuno indicare tutte le informazioni utili a riconciliare l’operazione, quali il codice fiscale del contribuente (se disponibile, altrimenti la denominazione), il codice tributo, il periodo di riferimento, il codice atto (se previsto).