Estromissione agevolata, imposta sostituiva in due tranche. Primo appuntamento il 30 novembre
Il 60% va versato entro fine novembre, il restante 40% entro il 30 giugno 2024. L’agevolazione si perfeziona con la compilazione del quadro RQ nel modello Redditi 2024
Entro il 30 novembre andrà versata la quota (60%) di imposta sostitutiva da parte dell’imprenditore che si è avvalso dell’estromissione agevolata. Il saldo (40%) andrà poi versato entro la metà del 2024.
Con l’articolo 1, comma 106 della legge di Bilancio 2023, il legislatore infatti ha riproposto, in favore dell’imprenditore individuale la possibilità di estromettere a condizioni di favore – entro il 31 maggio 2023 – gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2022.
È agevolabile l’immobile strumentale per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10) o per destinazione che pertanto deve risultare nel libro inventario dell’impresa (articolo 65, comma 1 del Tuir) ovvero nel registro cespiti o acquisti per le imprese in contabilità semplificata. Al contrario delle estromissioni agevolate previste per le società, l’estromissione da parte dell’imprenditore individuale non richiede un atto notarile in quanto comporta “soltanto” il trasferimento del bene dalla sfera imprenditoriale a quella personale. In pratica non è richiesto un atto per la destinazione all’autoconsumo, ma rileva il comportamento concludente dell’imprenditore (circolare 26/E/2016 cap IV, parte I, paragrafo 3).
Vediamo quindi quali sono gli adempimenti conseguenti all’estromissione agevolata da parte dell’imprenditore che, ricorrendone i requisiti, ha deciso di estromettere l’immobile dall’attività imprenditoriale.
Adempimenti e applicazione dell’Iva
Il primo adempimento che compete all’imprenditore è l’emissione della fattura: se l’estromissione è avvenuta l’ultimo giorno utile (31 maggio 2023) la trasmissione allo Sdi andava effettuata il 12 giugno 2023 (ma la tardiva trasmissione dovrebbe comunque essere ravvedibile).
La fattura elettronica deve essere emessa con codice TD27 in quanto «fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa» per cessioni di beni di cui all’articolo 2, comma 2, punti 4) e 5) del Dpr 633/72.
Quando applicabile, l’Iva viene calcolata, senza riduzioni, sulla base imponibile determinata dalla somma di costo di acquisto/costruzione e spese incrementative al netto di una rettifica che tenga conto del deperimento del bene (circolare 37/E/2016, paragrafo 8). Anche quando l’operazione non è soggetta a Iva, imposta di registro e ipocastastali non si applicano e, inoltre, trattandosi di operazioni fuori campo Iva non risulta necessario emettere la fattura ma potrebbe essere comunque utile procedere in tal senso per evidenziare che la volontà di estromissione è emersa nei termini di legge.
La fuoriuscita del bene dovrà comunque emergere dalle scritture contabili del libro giornale, ovvero dal registro cespiti per chi è in contabilità semplificata.
Il versamento della sostitutiva
C’è ancora tempo per versare l’imposta sostitutiva, dovuta nella misura dell’8% sulla differenza tra valore normale (che può attestarsi anche sul valore catastale) e valore fiscalmente riconosciuto. Infatti l’imposta è da versare (con facoltà di compensare crediti disponibili), senza interessi e senza possibilità di rateizzo:
• entro il 30 novembre 2023 nella misura del 60%;
• entro il 30 giugno 2024 per il saldo del 40%, termine che cadendo di domenica è differito al 1° luglio 2024.
Qualora non venga istituito uno specifico codice tributo, l’imposta andrà versata con il codice 1127 introdotto dalla risoluzione 73/E/2016 in occasione dell’ultima edizione dell’estromissione agevolata e riportando l’anno di riferimento 2023.
Se il valore fiscale è pari o superiore al valore normale, l’imposta sostitutiva non è dovuta e, comunque, anche quando dovuta, l’omesso o insufficiente versamento non determina l’inefficacia dell’estromissione (risoluzione 82/E/2009), fermo restando che la minusvalenza è indeducibile dal reddito di impresa.
L’accesso all’agevolazione non si perfeziona infatti con il pagamento dell’imposta, bensì in sede di dichiarazione dei redditi, con la compilazione del quadro RQ con riferimento al periodo di imposta in cui è effettuata l’estromissione, ovvero il modello Redditi 2024: ciò secondo l’orientamento dell’Agenzia (circolare 26/E/2016), in quanto la norma niente dispone in merito.
Effetto retrodatato al 1° gennaio 2023
C’è inoltre una particolarità di cui occorre tenere conto: poiché il comma 106 prevede la retrodatazione al 1° gennaio 2023 degli effetti dell’estromissione, l’imprenditore che abbia fatturato fino a maggio i canoni del bene strumentale dato in locazione dovrà attrarre i canoni nell’ambito della sfera privata (dichiarandoli nel quadro RB) e ciò anche ai fini Iva (se locazione imponibile), dovendo emettere nota di variazione e rimborsando la maggiore Iva percepita al conduttore (risoluzione 390/E/2008) con versamento dell’imposta di registro (maggiormente) dovuta. Parimenti non saranno deducibili dal reddito di impresa gli oneri afferenti all’immobile sostenuti nel 2023.