Estromissione agevolata degli immobili, entro il 30 novembre la prima rata
Termine in scadenza per il pagamento dell’imposta sostitutiva relativa agli imprenditori individuali
Tra le molte scadenze che interessano il prossimo 30 novembre, vi è anche quella relativa al versamento della prima rata, dell’imposta sostitutiva, riguardante l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale, per l’imprenditore individuale.
La normativa di riferimento
La legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) ha previsto nuovamente, l’estromissione agevolata per l’esclusione dal patrimonio dell’impresa individuale dei beni strumentali posseduti al 31 ottobre 2019; tale facoltà era stata riproposta dalla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016 e dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2018.
Quali sono i beni che possono essere oggetto dell’estromissione
L’estromissione riguarda tanto l’immobile strumentale per destinazione che quello strumentale per natura. Gli immobili strumentali per natura sono tali se catastalmente classificati nelle categorie B, C, D, E ed A/10, indipendentemente dalla circostanza dell’utilizzo diretto degli stessi.
L’agenzia delle Entrate, nella circolare n.26/E del 2016, ha chiarito che l’esclusione dal patrimonio dell’impresa riguarda i beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del DPR 917/86 e precisamente i beni immobili:
-strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- strumentali per natura, cioè «che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni» e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.
Non possono essere estromessi, in via agevolata, gli immobili utilizzati promiscuamente per l’attività d’imprese e per esigenze personali in quanto non si configura l’utilizzo, in via esclusiva, ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa.
Si ricorda, inoltre, che beni immobili devono essere posseduti alla data:
- del 31 ottobre 2019;
- del 1 gennaio 2020, mentre, lo “status” di imprenditore individuale, deve essere posseduto alle medesime date.
Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva
L’esclusione dell’immobile dall’attività implica il pagamento di una imposta sostitutiva di Irpef e Irap, con aliquota dell’8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Il versamento dell’imposta sostitutiva, avviene in due rate: la prima, con il versamento del 60 per cento dell’imposta sostitutiva, entro il prossimo lunedì 30 novembre 2020; la seconda entro il 30 giugno 2021, secondo le norme generali sui versamenti (di cui al Dlgs 9 luglio 1997, n. 241).
Il versamento dell’imposta sostitutiva si effettua con modello F24, indicando:
- il codice tributo 1127;
- l’anno di riferimento 2020.
Va ricordato che il mancato, insufficiente o tardivo versamento non pregiudica l’estromissione, che si perfeziona con l’indicazione nel Mod. Redditi, nell’apposito quadro RQ del fascicolo 3, dei valori dei beni estromessi e dell’imposta sostitutiva; l’imposta non versata è iscritta a ruolo.È ammessa la compensazione con crediti tributari o contributivi, nonché il ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, Dlgs 472/1997.
Claudio Sabbatini, Cinzia Tomassi
Riviste