F24 con compensazioni verticali anche tramite intermediari
Niente uso dei soli canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate per i modelli F24 contenenti determinate compensazioni «verticali».
Nel Dl 50/2017, convertito in legge con modificazioni il 15 giugno 2017, è stata data una notevole stretta sul tema delle compensazioni.
All'indomani dell'approvazione sono sorti, però, alcuni dubbi sulla portata della norma, laddove prevede l'utilizzo dei soli sistemi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate per la presentazione, da parte dei titolari di partita Iva, dei modelli F24 contenenti la compensazioni di crediti relativi all'Iva, alle imposte dirette e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap e, infine, ai crediti d'imposta risultanti dal quadro RU della dichiarazione dei redditi .
Uno dei dubbi era collegato al cosiddetto bonus Renzi. In base al nuovo obbligo, i titolari di partita Iva avrebbero dovuto presentare in via telematica, solo attraverso i sistemi messi a disposizione dall'amministrazione finanziaria e senza la possibilità, quindi, di utilizzare i sistemi di home banking, tutte le deleghe di pagamento, modello F24, contenenti il predetto bonus.
L'agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017, è intervenuta fornendo i dovuti chiarimenti. Innanzitutto viene fatto presente che vi era già in vigore un obbligo di utilizzo dei soli canali telematici per i modelli F24 contenenti tutta una serie di crediti il cui elenco viene, peraltro, fornito nell'allegato 1 alla predetta risoluzione; tra questi, per esempio, il credito d'imposta riconosciuto ai soggetti danneggiati dal sisma e quello per le attività di ricerca e sviluppo.
Per quanto concerne, però, la novità sull'estensione dell'utilizzo dei servizi telematici per tutte le compensazioni dei tributi, l'agenzia delle Entrate divide in due i codici tributo, attraverso gli allegati 2 e 3 alla risoluzione 68/E in commento: da una parte vi sono sostanzialmente i codici tributo che, se a credito, comportando una compensazione orizzontale, rientrano appieno nel nuovo obbligo (allegato 2); dall'altra vi sono invece dei codici tributo che, se utilizzati per la compensazione cosiddetta verticale, possono utilizzare anche gli intermediari della riscossione ossia tramite home banking (allegato 3).
Con riferimento proprio a questi ultimi, l'allegato 3 riporta in colonna 2 (la colonna 1 riporta la descrizione del codice tributo) il codice tributo che se a credito e compensato con i codici tributo riportati nella colonna 4 (la colonna 3 riporta la descrizione del codice tributo), non obbliga all'utilizzo, appunto, dei sistemi telematici dell'agenzia delle Entrate.
Si tratta, per esempio, del codice tributo 4001 che se compensato, essendo a credito, con i codici tributo 4001 stesso, e 4033 e 4034, non necessita della presentazione della delega F24, attraverso i canali telematici dell'Agenzia ma può essere presentato, ancorché in via telematica, anche attraverso gli intermediari interessati.
Viene altresì chiarito che, se all'interno di un modello F24 oltre ai codici «abbinati» nell'allegato 3 alla risoluzione, vi è un altro tributo a credito, allora il modello torna a dover essere presentato solo attraverso i canali messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.
Tra i codici tributi indicati nella risoluzione non sono ricompresi i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e il «bonus Renzi».
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco