Controlli e liti

F24 a saldo zero, le Entrate fissano il costo del perdono

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Il Fisco spiega il ravvedimento per chi non presenta o presenta in ritardo l’F24 a saldo zero. L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E di ieri, ha chiaritole modalità del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) nei casi di omessa o ritardata presentazione dell’F24 a saldo zero.

F24 d’obbligo

Chi si vale della compensazione introdotta dal Dlgs 241/1997 deve presentare il modello F24, anche nel caso in cui il saldo è uguale a zero, perché i crediti sono di importo pari o superiore ai debiti. Il contribuente può compensare gli importi a credito spettanti solo fino ad azzeramento del saldo finale; il credito eccedente potrà essere compensato, nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi. Pertanto, il saldo finale non può essere mai negativo (nel caso si compili una sola sezione, non può essere negativo neppure il relativo saldo). Chi dimentica di presentare il modello a saldo zero è soggetto a una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 se lo presenta con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi.

Ravvedimento

Con il ravvedimento si possono regolarizzare sia i versamenti di imposte, omessi o insufficienti, sia altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. È anche possibile sanare l’omessa presentazione dell’F24 a saldo zero, presentando lo stesso con indicazione dell’ammontare del credito e delle somme compensate e versando la sanzione in misura ridotta. Con la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), il ravvedimento è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione o accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. La legge 190/2014 è intervenuta sulla tempistica del ravvedimento, introducendo nuove fattispecie nell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (lettere a-bis, b-bis, b-ter e b-quater), con le quali è prevista la riduzione delle sanzioni:

•a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, o dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

•a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, o entro due anni dalla stessa se non è prevista dichiarazione periodica;

•a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;

•a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

Calcolo della sanzione

La sanzione da pagare per l’omessa o tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero è determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene sanata. Perciò, la riduzione a 1/9 (regolarizzazione entro 90 giorni) si applica con riferimento alla sanzione base di:

•50 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi; la sanzione è perciò pari a 5,56 euro;

•100 euro, se il ritardo è tra 5 e 90 giorni; la sanzione è perciò pari a 11,11 euro.

Dopo i 90 giorni, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Pertanto, la sanzione è pari a:

•12,50 euro (1/8 di 100) se il modello F24 è presentato entro un anno dall’omissione;

•14,29 euro (1/7 di 100) se il modello è presentato entro due anni;

•16,67 euro (1/6 di 100) se il modello è presentato oltre 2 anni;

•20 euro (1/5 di 100) se il modello è presentato dopo la consegna di un Pvc.

La risoluzione n. 36/E

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