Controlli e liti

Fabbricati strumentali dati in locazione, inerenti e deducibili i canoni leasing

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di Roberto Bianchi

I canoni di leasing riguardanti un opificio industriale, sublocato prima di ottenerne la disponibilità, sono inerenti e pertanto deducibili. Di fatto le unità immobiliari utilizzati per attività commerciali, che per le loro caratteristiche intrinseche non sono suscettibili di diverso uso senza radicali trasformazioni, si considerano strumentali sebbene non utilizzate o concesse in locazione o comodato. Lo sostiene la commissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza n. 2007/XXX/2017.

Il ricorso dell’amministrazione finanziaria
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza emanata dalla Ctp di Milano, la quale aveva accreditato dei requisiti di inerenza e deducibilità i costi correlati a un contratto di leasing di un capannone industriale, concesso in locazione a una società facente parte di un unico gruppo.
L'Ufficio, incappando nell'errore commesso frequentemente anche dalla Cassazione (per esempio nella sentenza n. 4339/2016), ha ritenuto si trattasse di una palese violazione dell'articolo 109, comma 5, del Dpr 917/1986 (che in molti interventi giurisprudenziali e di prassi viene impropriamente individuato come la fonte dell'inerenza) in merito ai canoni di leasing considerati non inerenti. Il comma 5, articolo 109, Dpr 917/1986 dice che «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi».
A parere dell'Ufficio, pertanto, il contratto di locazione finanziaria era sprovvisto di qualsiasi carattere di strumentalità in relazione all'attività dell'impresa, non disponendo di alcuna correlazione con l'oggetto sociale in quanto destinato a essere utilizzato da un'altra società facente parte di un unico gruppo.

Ricorso respinto
La Ctr meneghina, tuttavia, ha annullato la “ripresa fiscale” avvalorando la decisione impugnata dall'Ufficio. In riferimento al requisito della strumentalità dei beni immobili, infattil, a parere dei giudici lombardi, l'articolo 43 del Dpr 917/1986 sancisce che relativamente alle imposte sui redditi si considerano di strumento le unità immobiliari utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'impresa commerciale da parte del legittimo proprietario.
La Ctr, inoltre, ha precisato che un capannone industriale non suscettibile di diversa utilizzazione è sempre considerato strumentale e non ha alcun rilievo il fatto che sia utilizzato direttamente o concesso in locazione o in comodato.
Sul concetto di inerenza, La Ctr Lombardia afferma che non è legato ai ricavi bensì all’attività d'impresa, con la conseguenza che sono deducibili tutti i costi relativi a alla seconda le riferibili a operazioni che concorrono a formarne il relativo reddito.

La dottrina prevalente
Buona parte della dottrina, inoltre, asserisce che la fonte regolatrice dell'inerenza è individuabile proprio nel sistema di imposizione sul reddito che, collegando i componenti economici a una fonte legalmente qualificata, richiede la fissazione di una clausola generale idonea a stabilire il collegamento. La clausola generale è individuabile in una relazione di causa ed effetto dei singoli componenti economici e l'attività che costituisce la fonte del reddito, tale da consentire di ritenere i componenti elementari teleologicamente correlati all'esercizio dell'attività.

È legittimo, quindi, sostenere che la facoltà di dedurre i componenti negativi di reddito non rappresenti una norma di benevolenza, ma è collegata all'esigenza di misurare la capacità economica del reddito d'impresa; per questo motivo non si ritiene corretto disquisire di inerenza riferendosi solo ai componenti negativi di reddito, essendo necessario considerare a tal fine anche quelli positivi, essendo l'inerenza la connessione che deve sussistere tra i differenti componenti di reddito e la funzione economica dell'impresa.
In sostanza, è necessario effettuare una ricognizione preventiva su tutte le poste che hanno determinato il risultato di bilancio, che devono essere inerenti; poi, perfezionata la ricognizione, le stesse poste devono essere valorizzate attraverso le disposizioni contenute nel Dpr 917/1986.

Ctr Lombardia, sentenza n. 2007/2017

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