Fallibilità, fa fede anche il libro inventari
Il giudice ai fini della valutazione della fallibilità dell’impresa non può ignorare i libri degli inventari, anche se non sono stati depositati al registro delle imprese. La Cassazione ( ordinanza 16067 ) accoglie il ricorso di una Srl contro la decisione della corte d’Appello di di considerare non attendibili gli scontrini fiscali e i bilanci relativi al triennio 2011-2013, questi ultimi perché non approvati e non depositati al registro delle imprese.
Per la Corte di merito l’imprenditore non aveva dimostrato che non c’erano i presupposti per la fallibilità.
La Cassazione ribalta invece il verdetto e lo annulla con rinvio. L’approvazione c’era stata, come si sarebbe potuto agevolmente desumere acquisendo i verbali dell’assemblea già depositati presso la cancelleria fallimentare insieme ai libri giornali e ai registri Iva. I giudici chiariscono che, nello specifico, anche se i dati contenuti nei bilanci non potevano costituire prova legale, non era logico negarne in astratto l’attendibilità solo sulla base di una presunta mancata approvazione e del non avvenuto deposito nel registro delle imprese.
Ha sbagliato la Corte territoriale a considerare la documentazione prodotta nella cancelleria non idonea a sostituire i bilanci mancanti. La valutazione da fare riguarda invece la data dell’approvazione e la vicinanza o meno con i tempi della procedura fallimentare.
Cassazione, I sezione civile, ordinanza 16067 del 18 giugbo 2018