Adempimenti

Fallimento, curatore obbligato a dichiarazione Iva e Redditi

L’ordinanza 5623/2021 della Cassazione: l’articolo 1 del Dpr 600/1973 pone il dovere di presentazione a carico della generalità dei soggetti passivi

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di Alessandra Caputo

In caso di fallimento, il curatore è obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva dell’anno solare precedente, ma deve presentare anche la dichiarazione dei redditi. Lo afferma l’ ordinanza 5623/2021 della Cassazione . Il caso riguardava una società, fallita nel luglio 2011, che riceveva un accertamento per l’omessa dichiarazione per l’anno 2010, in scadenza il 30 settembre 2011.

Il contribuente sosteneva che, in assenza di una esplicita norma, non esiste alcun obbligo per il curatore fallimentare di presentare la dichiarazione per il periodo antecedente il fallimento. Al contrario,la Cassazione ricorda che l’obbligo di presentare la dichiarazione ai fini Iva è sancito dalla legge, ovvero dall’articolo 8 del Dpr 322/1998; né, continuano i giudici, questo può dirsi sussistente per le imposte dirette.

A parere dei giudici, l’obbligo va ricercato nell’articolo 1 del Dpr 600/1973, il quale pone il dovere di presentazione della dichiarazione dei redditi in capo alla generalità dei soggetti passivi. Nell’ipotesi di fallimento, il soggetto obbligato diventa quindi il curatore.

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