Controlli e liti

Fallimento, l’agente della Riscossione può insinuarsi anche per crediti previdenziali

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di Rosanna Acierno

L’agente della Riscossione può insinuarsi al passivo fallimentare non solo per crediti erariali, ma anche per quelli previdenziali, a condizione che essi risultino iscritti a ruolo da parte dei competenti enti impositori. A tale riguardo, non soltanto il ruolo, ma anche il cosiddetto estratto di ruolo – consistente in un documento informatico, contenente gli elementi dell’atto impositivo rappresentato dalla cartella di cui ne costituisce una fedele riproduzione, formato dal concessionario della riscossione - è idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito. Sono queste solo alcune delle principali conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20957 del 22 agosto 2018.

La vicenda posta a base della pronuncia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice da parte del tribunale di Cosenza e dalla conseguente insinuazione al passivo di Equitalia Sud per crediti di natura sia tributaria che previdenziale. Contro la dichiarazione di fallimento, la società e il suo socio proponevano reclamo dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro, lamentando il difetto di legittimazione passiva dell’allora Equitalia rispetto ai crediti di natura previdenziale, la non idoneità dell’estratto di ruolo a fornire la prova del diritto di riscossione e, per ultimo, la violazione del diritto di difesa per omessa convocazione all’udienza di comparizione.

Respinto il reclamo, la società fallita e il suo ex socio proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, ribadendo le medesime doglianze. Avendo appurato dall’esame della documentazione in atti che il rinvio d’ufficio dell’originaria udienza di comparizione e la comunicazione del differimento non erano stati portati a conoscenza dei ricorrenti, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e revocato il fallimento.

Tuttavia, nel respingere le altre eccezioni proposte, la Corte ha avuto modo di precisare che tutti i crediti (sia quelli di natura erariale che quelli di natura previdenziale) iscritti a ruolo e azionati dai concessionari seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri creditori concorsuali (articoli 92 e seguenti del RD 267/42).

È, quindi, considerata legittima la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore. L’organo del fallimento è, infatti, pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione, per effetto della quale ha la possibilità di opporsi a questa pretesa, impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni tributarie, senza alcuna necessità che gli venga preventivamente intimato il pagamento.

Cassazione, ordinanza 20957/2018

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