Fallimento, stop al giudizio sul concordato
Il sopraggiunto fallimento rende inammissibili le impugnazioni autonomamente proponibili contro il no all’omologazione del concordato preventivo e improcedibile il separato giudizio di omologazione in corso.
L’eventuale giudizio di reclamo contro il fallimento (articolo 18 della legge fallimentare) assorbe, infatti, l’intera controversia relativa alla crisi di impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato. Questo il principio affermato dalle Sezioni unite( sentenza 9146 ), chiamate in causa dai giudici della prima sezione, impegnati nel ricorso fatto da una società contro il decreto con il quale la Corte d’Appello aveva accolto il reclamo dell’Inps e rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo già approvato dalla maggioranza dei creditori. I giudici hanno chiesto lumi perché, nelle more della controversia, la Srl era stata dichiarata fallita, una circostanza che imponeva di chiarire il rapporto tra i due giudizi di impugnazione: quello sul concordato e quello sul fallimento.
Le Sezioni unite precisano che la sopraggiunta dichiarazione di fallimento rende inammissibile o, se già proposta, improcedibile, l’impugnazione contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato. Le ragioni di opposizione contro il no all’omologazione possono comunque essere di nuovo proposte ma solo in sede di reclamo contro il fallimento.
Una volta riconosciuto che il fallimento può essere dichiarato anche in pendenza dell’impugnazione contro il verdetto sfavorevole sul concordato e chiarito che le censure per contestare il no all’omologazione sono “spendibili” nell’opposizione al fallimento, ne consegue - concludono i giudici - che la dichiarazione di fallimento, “sbarra” la strada al separato giudizio di omologazione.
Se il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato non è stato impugnato autonomamente né censurato con il reclamo contro il fallimento, la decisione di non omologabilità diventa definitiva e il giudizio di impugnazione (ex articolo 18) verterà solo sui presupposti del fallimento. Se invece il no all’omologazione è stato impugnato, le censure possono essere rinnovate nel giudizio contro il fallimento. Per i giudici non è ipotizzabile una sospensione del giudizio sul fallimento in attesa di definire le sorti dell’ omologazione. Il giudice che si pronuncia sul fallimento si esprimerà anche sulla proposta di concordato. La conferma del fallimento “coinvolgerà” anche il concordato con la conferma del parere negativo. L’eventuale revoca del fallimento non comporterà invece necessariamente l’omologazione del concordato, la cui proposta può essere disattesa per le ragioni previste dalla legge fallimentare. Per la novità del principio enunciato, le parti sono state rimesse nel termine per riproporre nel reclamo contro il fallimento le ragioni spese nei giudizi di omologazione dichiarati improcedibili.