Falsa fatturazione, applicabile sequestro e confisca per persone giuridiche e fisiche
Con l’introduzione normativa a partire dal 25 dicembre 2019 in presenza di reati tributari
A seguito delle modifiche normative introdotte a partire dal 25 dicembre 2019 in presenza di reati tributari e segnatamente di falsa fatturazione in tutte le sue forme, si rendono applicabili varie ipotesi di confisca sia nei confronti delle persone fisiche, sia degli enti.
Rispetto a tali situazioni è anche applicabile, secondo l’ articolo 321, comma 1, Codice procedura penale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Tale disciplina dovrebbe aver dato riscontro a quelle istanze di «aggressione» patrimoniale più volte avanzate dalla giurisprudenza che si è occupata della questione.
La confisca all’ente
Il Dlgs 124/2019 ha inserito alcuni dei reati tributari tra quelli presupposto della colpevolezza delle società. Gli enti collettivi rispondono, così, per i comportamenti tenuti dai vertici o dipendenti della società che abbiano commesso un illecito fiscale.
Ne consegue che nei confronti delle società, si rende applicabile, in presenza di alcuni illeciti penali tributari tra cui appunto la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, anche la disciplina dettata dall’articolo19, del Dlgs 231/2001, sulla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente
Con tale previsione, sono stati superati quei rilievi sollevati dalla giurisprudenza di legittimità, a Sezioni unite, secondo la quale, nei confronti dell’ente era ammessa soltanto la confisca diretta del profitto del reato o di beni direttamente riconducibili a tale profitto, qualora gli stessi fossero stati rinvenuti nella sua disponibilità. Unica eccezione ammessa per la confisca per equivalente, era rappresentata dal caso in cui la persona giuridica costituisse un mero schermo fittizio.
La confisca alle persone fisiche
Nei confronti del soggetto condannato, anche a seguito di patteggiamento, per un reato tributario è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, può essere eseguita per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro.
La confisca allargata
Con il Dlgs 124/2019 è stata introdotta, per i più gravi illeciti tributari (tra i quali la dichiarazione fraudolenta con false fatture), la confisca allargata o per sproporzione (nuovo articolo 12-ter Dlgs 74/2000).
Si tratta di un istituto noto nella legislazione Antimafia (previsto ora, dall’articolo 240-bis Codice penale), chiaramente finalizzato alla aggressione di patrimoni di origine illecita. Il presupposto applicativo è rappresentato dalla condanna per reati di particolarità gravità (cosiddetti reati-spia) e dalla impossibilità per il condannato di giustificare la provenienza di denaro, beni ed altre utilità di cui risulta titolare o avere disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o all’attività economica svolta.
Nonostante l’espressa previsione di irretroattività di tale confisca, si potrà comunque verificare l'ablazione dei patrimoni non «proporzionati» di quei soggetti condannati per i più gravi reati fiscali espressamente enumerati nell’articolo 12-ter, anche se i beni sono stati acquisiti dal condannato in data ‘ragionevolmente' antecedente o successiva al contestato reato fiscale (Corte costituzionale 33/2018).
Questa confisca, invece, non è prevista nei confronti degli enti, anche in caso di accertata responsabilità amministrativa derivante da reati fiscali.