False fatture, il patteggiamento non blocca in automatico la detrazione Iva
Il patteggiamento del contribuente per il reato di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti non è idoneo, in presenza dell’effettività delle prestazioni contestate, a fondare l’accertamento di indebita detrazione dell’Iva. Spetta quindi il diritto alla detrazione se, in sede tributaria, il contribuente dimostra che sottostante alla fattura oggettivamente falsa esiste una prestazione di servizi effettivamente acquistata. A stabilire questo interessante principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3284 di ieri.
La controversia è giunta al vaglio dei giudici di legittimità dopo che la Commissione tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado con cui i giudici aveva ritenuto insussistente il presupposto impositivo derivante dall’indebita detrazione dell’Iva sugli acquisti per costi concernenti operazioni inesistenti. Con il ricorso in Cassazione l’amministrazione lamentava, in sostanza, la rilevanza della sentenza di patteggiamento poiché avente ad oggetto gli stessi fatti posti alla base del procedimento tributario.
Nella seppur succinta motivazione i giudici di legittimità hanno ritenuto di non condividere le conclusioni dell’Agenzia riguardo agli effetti che il patteggiamento intervenuto in sede penale esplica ai fini dell’accertamento tributario. Ciò in considerazione che la scelta del rito è inefficace ai fini dell’autonomo accertamento dei fatti contestati in sede tributaria.
Ebbene, secondo la Corte, il giudice di merito ha preso correttamente in considerazione il complessivo quadro probatorio ritenendo dirimente il riscontro dei lavori eseguiti, la dimostrazione dell’inizio dell’attività comunicata al Comune e l’accesso ai fondi comunitari.
Sulla base di tali elementi i giudici hanno stabilito, su parametri diversi rispetto al sistema probatorio penale, che le operazioni commerciali oggetto di contestazione erano state effettivamente poste in essere. Ne è conseguito, quindi, il pieno diritto alla detrazione.
Cassazione, ordinanza 3284/2018