Fatca, operatori italiani tenuti a identificare e comunicare i dati dei clienti Usa
L'applicazione del Fatca in Italia avrà un impatto significativo su un'ampia categoria di operatori del mercato finanziario, i quali saranno tenuti all'identificazione della clientela statunitense e alla comunicazione delle informazioni rilevanti all'agenzia delle Entrate.
Le istituzioni finanziarie che, in linea di principio, saranno chiamate ad adempiere gli obblighi Fatca sono le banche, le società di gestione accentrata (articolo 80 del decreto legislativo n. 58/1998, Monte Titoli Spa), le Poste Italiane Spa, limitatamente all'attività di Banco Posta, le società di intermediazione mobiliare (Sim) e le società di gestione del risparmio (Sgr). Gli adempimenti Fatca coinvolgono, inoltre, le assicurazioni che operano nei rami vita, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), le società fiduciarie, gli enti di previdenza obbligatoria e gli enti di previdenza complementare (previsti dal Dlgs 252/2005), gli istituti di moneta elettronica e di pagamento (individuati dagli articoli 114-bis e 114-sexies del Testo unico bancario), i veicoli di cartolarizzazione previsti dalla legge 130/1999, i trust (qualora il trustee sia un'istituzione finanziaria e almeno uno tra il trust e il trustee sia residente in Italia), le stabili organizzazioni in Italia di istituzioni finanziarie estere e, infine, gli emittenti carte di credito.
Questi soggetti potrebbero tuttavia essere esentati da alcuni obblighi (qualora rispettino i requisiti previsti dall'Accordo siglato con gli Stati Uniti o dalle Us Fatca Regulations) ed essere "ritenuti conformi", previa registrazione presso l'Internal Revenue Service statunitense o certificazione del possesso dei requisiti, a seconda dei casi.
Per venire incontro alle esigenze degli operatori del mercato finanziario e per semplificarne gli oneri, tuttavia, il decreto ministeriale di prossima emanazione dovrebbe ricomprendare, tra i soggetti già "ritenuti conformi", alcuni organismi di investimento collettivo che rispettino determinate condizioni, come ad esempio, gli Oicr partecipati esclusivamente da soggetti ritenuti a basso rischio di evasione o le cui quote non possano essere vendute a soggetti statunitensi, le società emittenti di carte di credito italiane con depositi non superiori a 50mila dollari e i veicoli di cartolarizzazione italiani.
Con riferimento all'ambito soggettivo, cioè alle istituzioni finanziarie tenute agli obblighi di identificazione della clientela e comunicazione alle Entrate, gli operatori si aspettano che sempre Dm, a differenza di quanto attualmente previsto dalla circolare Abi, anche i Fondi pensione che non rispettino il limite di 50mila dollari di massima contribuzione individuale e volontaria, possano comunque qualificarsi come beneficiari effettivi esenti, sulla base della Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Usa. Sarebbe invece ancora in fase di studio una previsione analoga a quella adottata dal Regno Unico che sembrerebbe permettere, contrariamente ad un primo orientamento, la possibilità che un Fondo di private equity si classifichi come entità non finanziaria non statunitense passiva anziché come istituzione finanziaria rilevante. Potrebbero poi essere previste delle semplificazioni per quanto riguarda la classificazione delle holding di istituzioni finanziarie.
Alla luce dell'imminente entrata in vigore dell'Accordo multilaterale di scambio automatico dei dati (Common Reporting Standard), la sfida per i legislatori sarà quella di ridurre al minimo le differenze in termini di soggetti finanziari rilevanti ed esenti che in un ambito multilaterale saranno inevitabili, dovendo coniugare all'interno di un unico strumento giuridico gli orientamenti di paesi aventi ad esempio caratteristiche politico economiche e modelli fiscali eterogenei.