Fattura elettronica, la data di adesione alla consultazione decide i documenti visibili
Non è ancora possibile l’adesione, dai parte dei contribuenti, al servizio «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», in quanto il provvedimento del 29 aprile 2019 ha prorogato l’iniziale data di inizio delle adesioni dal 3 maggio 2019 al 31 maggio 2019. I consumatori finali (senza partita Iva), quindi, dovranno attendere fino a questa data per vedere nel proprio Fisconline le loro fatture passive in formato Xml, ricevute dallo Sdi.
Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
Tra i vari servizi messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate ai contribuenti (con o senza partita Iva) o ai loro intermediari abilitati vi è quello di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», emesse e ricevute attraverso lo Sdi. Il servizio è stato rinnovato a seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2018 (articolo 8-bis del provvedimento 30 aprile 2018).
Fino al 29 maggio 2019
Attualmente, sono già visibili e consultabili tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dai soggetti Iva (non quelle ricevute dai consumatori finali), nella loro area riservata del sito web delle Entrate, Fisconline o Entrate, senza alcuna adesione al servizio. Anche gli intermediari abilitati possono consultare le fatture dei propri clienti, previa delega presentata alle Entrate al servizio «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» (unica adesione oggi possibile a questo servizio).
Per i consumatori finali, invece, le fatture elettroniche ricevute non sono ancora visibili in Fisconline. Comunque, i fornitori sono obbligati a consegnare a loro una copia (su carta o digitale) della fattura Xml che hanno inviato allo Sdi. Queste fatture saranno visibili solo dal 31 maggio 2019.
L’adesione
L’adesione al servizio «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» non è ancora possibile dal contribuente e lo sarà solo dal 31 maggio 2019. Dovrà avvenire attraverso un’apposita spunta da effettuare nella propria area riservata del sito web delle Entrate, Fisconline o Entratel (ovvero attraverso l’intervento del proprio intermediario delegato). Ciò potrà essere effettuato solo a decorrere dal 31 maggio 2019 (non dal 3 maggio 2019, come invece previsto prima della modifica all’articolo 8-bis del provvedimento 30 aprile 2018 dal provvedimento del 29 aprile 2019). Se questa adesione avverrà prima del 3 settembre 2019 (non prima del 3 luglio 2019, come previsto in precedenza), il contribuente potrà consultare dal sito delle Entrate anche le e-fatture emesse e ricevute prima della data di adesione, cioè dal 1° gennaio al 2 settembre 2019.
Quindi, l’adesione al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» potrà avvenire solo dal 31 maggio 2019 e se verrà effettuata entro il 2 settembre 2019 consentirà di visualizzare i dati della «totalità dei file delle fatture emesse/ricevute» anche prima dell’adesione stessa.
La mancata adesione al servizio entro il 2 settembre 2019, invece, comporterà entro 3 ottobre 2019 la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio (dal 1° gennaio al 2 settembre 2019). Se l’adesione verrà effettuata dal 3 settembre 2019, infine, si applicheranno le regole a regime e si potranno visualizzare solo i dati delle fatture emesse/ricevute dopo la data di adesione.
Conseguenze dell’adesione
Se al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» aderirà almeno una delle parti, il cedente/prestatore o il cessionario/committente (anche tramite un intermediario abilitato), l’agenzia delle Entrate memorizzerà tutti i dati dei file delle fatture elettroniche e li renderà disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. Questi file completi verranno cancellati solo dopo 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, cioè 30 giorni dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi.
Alla parte che non aderisce al servizio delle Entrate di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», invece, sono resi disponibili in consultazione nel proprio cassetto fiscale (anche tramite intermediari abilitati, appositamente delegati), fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, esclusivamente i dati fattura, indicati nel punto 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018, cioè i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21, dpr 633/1972, ad esclusione, tra l’altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (comma 2, lettera g).
Solo se tutte e due le parti coinvolte (cedente/prestatore o cessionario/committente) non aderiscono al servizio delle Entrate di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», l’agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, provvede a cancellare i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura indicati nel punto 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018, cioè i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del Dpr 633/1972, ad esclusione, tra l’altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (comma 2, lettera g).
Possibili svantaggi dell’adesione
Con l’adesione al servizio di consultazione, però, l’agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno «utilizzare i dati dei file per le attività di controllo», degli articoli 51, dpr 633/1972 e 32, dpr 600/1973, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 127/2015, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Questa modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione verrà «effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente» (articolo 10, comma 3, provvedimento 30 aprile 2018). Questo aspetto dovrà necessariamente essere chiarito, cioè dovrà essere chiaro se chi aderirà al servizio avrà maggiori o uguali rischi di essere controllato rispetto a chi non vi aderirà.
Soggetti con partita Iva
Dal 31 maggio 2019, quindi, i soggetti titolari di partita Iva che oggi hanno già l’accesso alle proprie e-fatture in Fisconline o Entratel, e i consumatori finali dovranno decidere se effettuare l’adesione. Relativamente agli intermediari, si ricorda che la Faq del 18 aprile 2019, n. 61, trattando il caso di deleghe già presentate prima del 21 dicembre 2018, ha imposto la ripresentazione di una nuova delega, non per consentire all’intermediario di vedere le fatture del proprio cliente, ma per «effettuare l’adesione al servizio di consultazione per conto» del proprio cliente.